Sentenza 175/2017 (ECLI:IT:COST:2017:175)
Massima numero 40276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
04/07/2017; Decisione del
04/07/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Energia - Norme della Regione Lombardia - Impianti di grandi derivazioni di energia idroelettrica - Prosecuzione temporanea del loro esercizio (non oltre il 31 dicembre 2017) da parte del concessionario uscente - Possibilità per la Giunta regionale di stabilire, in luogo della corresponsione del previsto canone aggiuntivo, criteri, modalità e forme di compensazione per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", della competenza statale esclusiva nella materia "tutela della concorrenza" e del principio, di derivazione comunitaria, della libera concorrenza - Non pertinenza del petitum alla disposizione censurata - Inammissibilità della questione.
Energia - Norme della Regione Lombardia - Impianti di grandi derivazioni di energia idroelettrica - Prosecuzione temporanea del loro esercizio (non oltre il 31 dicembre 2017) da parte del concessionario uscente - Possibilità per la Giunta regionale di stabilire, in luogo della corresponsione del previsto canone aggiuntivo, criteri, modalità e forme di compensazione per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", della competenza statale esclusiva nella materia "tutela della concorrenza" e del principio, di derivazione comunitaria, della libera concorrenza - Non pertinenza del petitum alla disposizione censurata - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per non pertinenza del suo petitum alla disposizione censurata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 13, lett. u), della legge reg. Lombardia n. 22 del 2015 [aggiuntivo del comma 6-bis all'art. 53-bis della legge reg. Lombardia n. n. 26 del 2003], promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lett. e) ed s), e terzo, Cost. La disposizione censurata non introduce essa (come lamentato dal ricorrente) un canone aggiuntivo, bensì - presupponendo quello imposto dal non impugnato art. 53-bis, comma 5, della legge regionale n. 26 del 2003 al concessionario uscente per il periodo di prosecuzione temporanea della concessione idroelettrica scaduta - disciplina criteri, modalità e forme alternative di quel canone, mediante il ricorso a forme di compensazione per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione.
È dichiarata inammissibile - per non pertinenza del suo petitum alla disposizione censurata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 13, lett. u), della legge reg. Lombardia n. 22 del 2015 [aggiuntivo del comma 6-bis all'art. 53-bis della legge reg. Lombardia n. n. 26 del 2003], promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lett. e) ed s), e terzo, Cost. La disposizione censurata non introduce essa (come lamentato dal ricorrente) un canone aggiuntivo, bensì - presupponendo quello imposto dal non impugnato art. 53-bis, comma 5, della legge regionale n. 26 del 2003 al concessionario uscente per il periodo di prosecuzione temporanea della concessione idroelettrica scaduta - disciplina criteri, modalità e forme alternative di quel canone, mediante il ricorso a forme di compensazione per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
05/08/2015
n. 22
art. 8
co. 13
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte