Parlamento - Immunità parlamentari - Guarentigia dell'organo di appartenenza, e solo indirettamente dei parlamentari - Riconducibilità della sfera di tutela privata del singolo parlamentare alle garanzie dell'art. 15 Cost. - Immunità per i voti espressi - Estensione ai soli comportamenti pienamente descritti dai regolamenti parlamentari, con esclusione delle fattispecie che se ne differenziano. (Classif. 172005).
Nell’interpretazione e nell’applicazione delle previsioni mediante le quali è stata data attuazione all’art. 68, terzo comma, Cost., vale a dire, in primo luogo, gli artt. 4 (per le intercettazioni “dirette” e “indirette”) e 6 (per le intercettazioni “occasionali”) della legge n. 140 del 2003, la garanzia costituzionale in parola non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell’autonomia e dell’indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione. (Precedenti: S. 104/2024 - mass. 46130; S. 227/2023 - mass. 45885).
Con riguardo alle intercettazioni direttamente o indirettamente mirate all’ingresso delle autorità preposte alle indagini nella sfera comunicativa del parlamentare, l’autorizzazione preventiva è strumentale alla salvaguardia delle funzioni parlamentari, volendosi impedire che l’ascolto di colloqui riservati da parte dell’autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell’attività, senza che abbia rilievo la finalità di salvaguardia della riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale, posto che quest’ultimo diritto trova riconoscimento e tutela, a livello costituzionale, nell’art. 15 Cost. (Precedente: S. 390/2007 - mass. 31835).
L’immunità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. per i voti dati opera unicamente in relazione a quei comportamenti dei membri delle Camere che trovano nel diritto parlamentare la loro esaustiva qualificazione, restando invece inoperante allorché vi sia un elemento o frammento della concreta fattispecie che coinvolga beni o diritti che si sottraggano all’esaustiva capacità classificatoria del regolamento parlamentare, individuando quali esempi di tale evenienza quel che accadrebbe, ad esempio, in presenza di episodi di lesioni, minacce, furti ai danni di parlamentari, corruzione. (Precedente: S. 379/1996 - mass. 22938).