Privilegio, pegno e ipoteca - Disciplina dei privilegi erariali introdotta dal decreto-legge n. 98 del 2011 - Crediti dello Stato per imposte dirette e relative sanzioni - Collocazione sussidiaria, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari - Denunciata violazione del "principio di ragionevolezza e non discriminazione" e del principio del giusto processo, per alterazione della parità tra le parti del processo esecutivo - Insussistenza dei vizi prospettati - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2776, terzo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 23, comma 39, del d.l. n. 98 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011), censurato dal G.I. del Tribunale di Forlì - in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. - nella parte in cui prevede che i crediti dello Stato indicati dal primo comma dell'art. 2752 cod. civ. (ossia quelli per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di IRPEF, IRPEG, IRES, IRAP e ILOR) sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. La norma censurata non viola il "principio di ragionevolezza e non discriminazione" né incide sulla parità delle armi nel processo, poiché introduce non altro che un privilegio, seppur valevole solo in via sussidiaria, su crediti (dello Stato) già privilegiati in ragione della causa che li connota, e dunque una "causa legittima di prelazione", che giustifica la deroga alla par condicio creditorum, ai sensi dell'art. 2741 cod. civ. Per di più, la novellata disposizione armonizza e razionalizza il regime dei crediti tributari, già muniti di privilegio generale sui beni mobili, che rimangano in tutto o in parte insoddisfatti, giacché estende ai crediti per tributi erariali diretti il privilegio sussidiario già accordato, in base al testo previgente dell'art. 2776, terzo comma, cod. civ., ai crediti relativi all'IVA, e ciò contestualmente all'abrogazione (ad opera del comma 38 dello stesso art. 23 del d.l. n. 98 del 2011) del privilegio speciale immobiliare attribuito dall'art. 2771 cod. civ. ai crediti dello Stato per le imposte o quote d'imposta imputabili a redditi immobiliari.