Sentenza 176/2017 (ECLI:IT:COST:2017:176)
Massima numero 40405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
05/07/2017; Decisione del
05/07/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Privilegio, pegno e ipoteca - Disciplina dei privilegi erariali introdotta dal decreto-legge n. 98 del 2011 - Crediti dello Stato per imposte dirette e relative sanzioni - Collocazione sussidiaria, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari - Estensione ai crediti sorti prima ma fatti valere dopo l'istituzione del privilegio sussidiario - Indebita ingerenza sullo svolgimento del processo esecutivo e compressione del legittimo affidamento riposto dagli altri creditori nella soddisfazione dei propri crediti - Assenza di motivi imperativi di interesse generale che giustifichino tali effetti - Illegittimità costituzionale.
Privilegio, pegno e ipoteca - Disciplina dei privilegi erariali introdotta dal decreto-legge n. 98 del 2011 - Crediti dello Stato per imposte dirette e relative sanzioni - Collocazione sussidiaria, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari - Estensione ai crediti sorti prima ma fatti valere dopo l'istituzione del privilegio sussidiario - Indebita ingerenza sullo svolgimento del processo esecutivo e compressione del legittimo affidamento riposto dagli altri creditori nella soddisfazione dei propri crediti - Assenza di motivi imperativi di interesse generale che giustifichino tali effetti - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU - l'art. 23, comma 39, ultimo periodo, del d.l. n. 98 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011), in forza del quale il privilegio sussidiario sul prezzo degli immobili del debitore esecutato, attribuito ai crediti dello Stato per imposte dirette dall'art. 2776, terzo comma, cod. civ., come modificato dallo stesso art. 23, comma 39, è destinato a ricevere immediata applicazione da parte del giudice procedente anche con riguardo a crediti che - sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, istitutivo di quel privilegio - vengano fatti valere, in concorso con altri, in un momento successivo. Alla disposizione censurata dal G.I. del Tribunale di Forlì sono riconducibili effetti (identici a quelli del già caducato comma 37 dello stesso art. 23) di indebita ingerenza sullo svolgimento del processo esecutivo, e di orientamento della soddisfazione dei crediti tributari in favore dello Stato a detrimento del legittimo affidamento nella soddisfazione dei propri crediti riposto dagli altri creditori, senza che sussistano motivi imperativi di interesse generale che lo giustifichino. (Precedente citato: sentenza n. 170 del 2013, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 23, comma 37, ultimo periodo, del d.l. n. 98 del 2011, che, con identica formula, estendeva retroattivamente l'applicabilità del regime dei privilegi erariali di cui al novellato art. 2752 cod. civ. anche nelle procedure fallimentari in cui lo stato passivo esecutivo fosse già divenuto definitivo).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU - l'art. 23, comma 39, ultimo periodo, del d.l. n. 98 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011), in forza del quale il privilegio sussidiario sul prezzo degli immobili del debitore esecutato, attribuito ai crediti dello Stato per imposte dirette dall'art. 2776, terzo comma, cod. civ., come modificato dallo stesso art. 23, comma 39, è destinato a ricevere immediata applicazione da parte del giudice procedente anche con riguardo a crediti che - sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, istitutivo di quel privilegio - vengano fatti valere, in concorso con altri, in un momento successivo. Alla disposizione censurata dal G.I. del Tribunale di Forlì sono riconducibili effetti (identici a quelli del già caducato comma 37 dello stesso art. 23) di indebita ingerenza sullo svolgimento del processo esecutivo, e di orientamento della soddisfazione dei crediti tributari in favore dello Stato a detrimento del legittimo affidamento nella soddisfazione dei propri crediti riposto dagli altri creditori, senza che sussistano motivi imperativi di interesse generale che lo giustifichino. (Precedente citato: sentenza n. 170 del 2013, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 23, comma 37, ultimo periodo, del d.l. n. 98 del 2011, che, con identica formula, estendeva retroattivamente l'applicabilità del regime dei privilegi erariali di cui al novellato art. 2752 cod. civ. anche nelle procedure fallimentari in cui lo stato passivo esecutivo fosse già divenuto definitivo).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2011
n. 98
art. 23
co. 39
legge
15/07/2011
n. 111
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6