Sentenza 178/2017 (ECLI:IT:COST:2017:178)
Massima numero 39967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  05/07/2017;  Decisione del  05/07/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - Compensi spettanti al consulente tecnico nominato dalla parte ammessa - Riduzione di un terzo - Operatività anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie per le quali non è avvenuto il previsto adeguamento - Irragionevolezza nonché violazione del diritto di difesa dei non abbienti - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. La disposizione censurata dal Tribunale di Grosseto - che, a fini di contenimento della spesa pubblica, impone una drastica riduzione dei compensi liquidabili per le prestazioni rese nel processo penale di cui sia parte una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato - risulta irragionevole non in sé, ma in quanto incide su tariffe che, inferiori fin dall'origine ai valori del mercato professionale, non sono mai state aggiornate mediante l'adeguamento triennale prescritto dal citato art. 54. In tali termini l'irragionevolezza è stata già accertata dalla sentenza n. 192 del 2015 con riferimento ai compensi spettanti all'ausiliario del magistrato, e non può non estendersi agli onorari del consulente tecnico di parte, la condizione del quale - sotto lo specifico profilo della misura dei compensi determinabili in base al d.m. 30 maggio 2002 - è identica a quella dell'ausiliario, in virtù del rinvio agli artt. 50 e 54 contenuto nell'art. 83 del citato t.u. in materia di spese di giustizia. L'irragionevole decurtazione (tra le cui ricadute di sistema non è implausibile includere l'allontanamento dei migliori professionisti dal circuito delle consulenze) rende altresì percepibile una disparità di condizione fra le parti del processo penale in cui siano coinvolte persone sprovviste di mezzi e ammesse al patrocinio a spese dello Stato, derivante dalla circostanza - non di mero fatto, e dunque lesiva del diritto di difesa assicurato anche ai non abbienti - che la parte privata può sentirsi opporre un rifiuto della consulenza, motivato dalla prevedibile esiguità del compenso, mentre il pubblico ministero può avvalersi di consulenti i cui onorari non subiscono la riduzione e che non possono rifiutare l'incarico (art. 359 cod. proc. pen.). (Precedenti citati: sentenza n. 192 del 2015; sentenza n. 88 del 1970, ordinanze n. 374 del 2003, n. 299 del 2002, n. 391 del 1988 e n. 69 del 1979, sul generale obbiettivo di contenere in giusti limiti le spese giudiziali nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato).

Per il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, la possibilità di nominare un consulente tecnico di parte costituisce un aspetto essenziale del diritto di difesa, anche nel caso in cui il giudice non abbia disposto un incarico peritale. (Precedenti citati: sentenze n. 33 del 1999 e n. 149 del 1983).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 106  co. 

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 606

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte