Sentenza 179/2017 (ECLI:IT:COST:2017:179)
Massima numero 41195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
07/06/2017; Decisione del
07/06/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Denunciata divaricazione irragionevole tra pene edittali per reati in materia di stupefacenti - Indicazione da parte del rimettente di una soluzione costituzionalmente adeguata - Conseguente determinatezza del petitum - Ammissibilità della questione.
Prospettazione della questione incidentale - Denunciata divaricazione irragionevole tra pene edittali per reati in materia di stupefacenti - Indicazione da parte del rimettente di una soluzione costituzionalmente adeguata - Conseguente determinatezza del petitum - Ammissibilità della questione.
Testo
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevate dal Tribunale di Ferrara e dal GUP di Rovereto, non incorrono nei vizi, tra i quali l'indeterminatezza del petitum e la mancata individuazione di un trattamento sanzionatorio alternativo, che hanno determinato l'inammissibilità di precedenti analoghe questioni, poiché - nel censurare come irragionevole e sproporzionata la divaricazione sanzionatoria tra il minimo della pena per i fatti di non lieve entità concernenti le c.d. droghe "pesanti" (comma 1 dell'art. 73) e il massimo della pena previsto per i fatti di lieve entità concernenti tutte le sostanze stupefacenti (comma 5 del medesimo art. 73) - i rimettenti giungono a formulare un petitum determinato, individuando come soluzione costituzionalmente adeguata la parificazione del minimo edittale per il fatto non lieve al massimo edittale di pena previsto per il fatto lieve. (Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016, dichiarative dell'inammissibilità di questioni analoghe).
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevate dal Tribunale di Ferrara e dal GUP di Rovereto, non incorrono nei vizi, tra i quali l'indeterminatezza del petitum e la mancata individuazione di un trattamento sanzionatorio alternativo, che hanno determinato l'inammissibilità di precedenti analoghe questioni, poiché - nel censurare come irragionevole e sproporzionata la divaricazione sanzionatoria tra il minimo della pena per i fatti di non lieve entità concernenti le c.d. droghe "pesanti" (comma 1 dell'art. 73) e il massimo della pena previsto per i fatti di lieve entità concernenti tutte le sostanze stupefacenti (comma 5 del medesimo art. 73) - i rimettenti giungono a formulare un petitum determinato, individuando come soluzione costituzionalmente adeguata la parificazione del minimo edittale per il fatto non lieve al massimo edittale di pena previsto per il fatto lieve. (Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016, dichiarative dell'inammissibilità di questioni analoghe).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
09/10/1990
n. 309
art. 73
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte