Sentenza 179/2017 (ECLI:IT:COST:2017:179)
Massima numero 41196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  07/06/2017;  Decisione del  07/06/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41195  41197  41198


Titolo
Reati e pene - Dosimetria delle pene - Spettanza al legislatore in forza del principio di legalità - Discrezionalità non assoluta nelle relative scelte - Necessario rispetto del principio di eguaglianza, del divieto di trattamenti inumani, della finalità rieducativa e del principio di proporzionalità della pena - Conseguente potere della Corte costituzionale di intervenire in caso di determinazioni legislative palesemente lesive di tali principi nonché di sindacare la proporzionalità e la ragionevolezza intrinseca della misura della pena prevista dal legislatore.

Testo

Il principio di legalità sancito all'art. 25 Cost. comporta che le scelte sulla misura della pena siano affidate alla discrezionalità politica del legislatore, ma tale discrezionalità non può essere assoluta, dovendo misurarsi con altri principi costituzionali, tra cui il fondamentale principio di eguaglianza contenuto all'art. 3 Cost., che esige un diritto penale non arbitrario, non irragionevole e non sproporzionato, i principi di cui all'art. 27 Cost., per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, e il principio di proporzionalità della pena rispetto all'offesa, presupposto dall'art. 27 Cost. e codificato anche nell'art. 49, par. 3, della CDFUE. Spetta, pertanto, alla Corte costituzionale di intervenire a fronte di determinazioni legislative palesemente arbitrarie - cioè in caso di sperequazioni punitive di tale gravità da risultare radicalmente ingiustificate, anche alla luce dei canoni di razionalità e di ragionevolezza - nonché di sindacare la proporzionalità e la ragionevolezza intrinseca della misura della pena prevista dal legislatore, non potendo la Corte stessa in alcun modo abdicare al controllo di costituzionalità di scelte legislative che incidono sulla libertà e sui diritti della persona. (Precedenti citati: sentenze n. 167 del 1982, n. 22 del 1971 e n. 109 del 1968, sulla salvaguardia degli spazi spettanti alle valutazioni del legislatore; sentenze n. 282 del 2010, n. 22 del 2007, n. 325 del 2005, n. 364 del 2004 e n. 218 del 1974, sulla possibilità di intervento della Corte costituzionale; sentenza n. 341 del 1994, sulla sproporzione del minimo edittale previsto per il reato di oltraggio; sentenza n. 299 del 1992, sulla eccessiva ampiezza della cornice edittale della pena per il reato militare di violata consegna; sentenza n. 409 del 1989, sulla ingiustificata discriminazione sanzionatoria delle fattispecie riconducibili al rifiuto del servizio militare; sentenza n. 26 del 1979 e sentenze n. 176 del 1976 e n. 218 del 1974, sulle ingiustificate parificazioni sanzionatorie, rispettivamente, in materia di reati militari e in materia di caccia; sentenza n. 50 del 1980, sul "volto costituzionale del sistema penale"; sentenza n. 313 del 1990, sul principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 49  par. 3