Sentenza 179/2017 (ECLI:IT:COST:2017:179)
Massima numero 41197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
07/06/2017; Decisione del
07/06/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Reati e pene - Dosimetria delle pene - Sindacato di legittimità costituzionale sulle scelte discrezionali del legislatore - Possibilità per la Corte costituzionale di emendare scelte sanzionatorie manifestamente arbitrarie o sproporzionate - Condizioni e limiti.
Reati e pene - Dosimetria delle pene - Sindacato di legittimità costituzionale sulle scelte discrezionali del legislatore - Possibilità per la Corte costituzionale di emendare scelte sanzionatorie manifestamente arbitrarie o sproporzionate - Condizioni e limiti.
Testo
A fronte di pene palesemente arbitrarie o sproporzionate, è consentito alla Corte costituzionale non solo di intervenire con pronunce meramente demolitorie, ma anche di rettificare le scelte del legislatore, purché in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento, senza sovrapporre, dall'esterno, una dosimetria sanzionatoria eterogenea rispetto alle opzioni legislative. Anche nel giudizio di "ragionevolezza intrinseca" di un trattamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di proporzionalità, è quindi essenziale l'individuazione di soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata. In assenza di una univoca indicazione legislativa già disponibile nel sistema giuridico, è necessario, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, che la Corte costituzionale richiami prioritariamente il legislatore alla propria responsabilità, affinché la misura della pena sia riportata in armonia con i principi costituzionali per via legislativa. In mancanza di un intervento del legislatore, la Corte costituzionale sarebbe però successivamente obbligata a intervenire, non mai in malam partem, e comunque nei limiti già tracciati dalla sua giurisprudenza. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016, n. 56 del 2016, n. 80 del 2014, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012).
A fronte di pene palesemente arbitrarie o sproporzionate, è consentito alla Corte costituzionale non solo di intervenire con pronunce meramente demolitorie, ma anche di rettificare le scelte del legislatore, purché in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento, senza sovrapporre, dall'esterno, una dosimetria sanzionatoria eterogenea rispetto alle opzioni legislative. Anche nel giudizio di "ragionevolezza intrinseca" di un trattamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di proporzionalità, è quindi essenziale l'individuazione di soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata. In assenza di una univoca indicazione legislativa già disponibile nel sistema giuridico, è necessario, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, che la Corte costituzionale richiami prioritariamente il legislatore alla propria responsabilità, affinché la misura della pena sia riportata in armonia con i principi costituzionali per via legislativa. In mancanza di un intervento del legislatore, la Corte costituzionale sarebbe però successivamente obbligata a intervenire, non mai in malam partem, e comunque nei limiti già tracciati dalla sua giurisprudenza. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016, n. 56 del 2016, n. 80 del 2014, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte