Sentenza 179/2017 (ECLI:IT:COST:2017:179)
Massima numero 41198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  07/06/2017;  Decisione del  07/06/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41195  41196  41197


Titolo
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Reati "non lievi" concernenti le c.d. droghe "pesanti" - Pena minima edittale fissata in anni otto di reclusione ed euro 25.822 di multa - Omessa parificazione alla pena massima edittale (di anni quattro di reclusione ed euro 10.329 di multa) comminata per i fatti di lieve entità concernenti tutti i tipi di stupefacenti - Eccessiva divaricazione tra minimo edittale per i fatti non lievi e massimo edittale per i fatti di lieve entità - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di offensività e di proporzionalità sanzionatoria, della finalità rieducativa della pena, nonché delle garanzie sovranazionali sancite dalla CDFUE e dalla CEDU - Pluralità di soluzioni possibili per rimediare all'anomalia sanzionatoria denunciata - Inammissibilità delle questioni - Auspicato intervento del legislatore.

Testo
Sono dichiarate inammissibili - in rispetto della priorità di valutazione del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, censurato dal Tribunale di Ferrara e dal GUP di Rovereto - in riferimento agli artt. 3, 25, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 4 e 49, par. 3, CDFUE e all'art. 3 CEDU - nella parte in cui prevede per i fatti "non lievi" concernenti le c.d. droghe "pesanti" una pena minima edittale di anni otto di reclusione ed euro 25.822 di multa, anziché di anni quattro di reclusione ed euro 10.329 di multa, corrispondenti al massimo edittale della pena comminata per i fatti di lieve entità concernenti tutti i tipi di stupefacenti. Pur riguardando due ipotesi di reato autonome e non del tutto omogenee, la divaricazione - venutasi a creare a seguito del d.l. n. 36 del 2014, come modificato dalla legge di conversione - tra il minimo edittale di pena previsto dal comma censurato e il massimo edittale di pena previsto dal comma 5 dello stesso art. 73 ha raggiunto un'ampiezza tale da determinare un'anomalia sanzionatoria, alla quale può porsi rimedio attraverso una pluralità di soluzioni, tutte costituzionalmente legittime e alternative a quella censurata, non essendo quella indicata dai rimettenti l'unica opzione in armonia con la Costituzione, né potendo ritenersi costituzionalmente imposto che a continuità dell'offesa debba necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria. Tenuto conto dell'elevato numero dei giudizi, pendenti e definiti, aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti, va formulato pertanto un pressante auspicio affinché il legislatore proceda rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai commi 5 e 1 dell'art. 73 del t.u. stupefacenti. (Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014, dichiarativa dell'incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, introdotti dalla legge di conversione n. 49 del 2006; sentenze n. 279 del 2013, n. 23 del 2013, n. 113 del 2011 e n. 129 del 2008, sulla priorità della valutazione del legislatore in ordine ai mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario).

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  09/10/1990  n. 309  art. 73  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 3  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 4  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 49  par. 3