Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte del rimettente in ragione del tenore letterale - Ulteriore verifica, da parte della Corte costituzionale, dell'esistenza e della legittimità di interpretazione alternativa - Attinenza al merito della questione - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per inadeguata verifica della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla modificazione, mediante trattamento medico-chirurgico, dei caratteri sessuali primari della persona istante. Il rimettente ha ritenuto che una interpretazione alternativa sia preclusa dal tenore letterale della disposizione censurata e che l'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, pur ove inteso nel senso di attribuire al trattamento medico-chirurgico carattere eventuale, si riferisca ai casi concreti nei quali i caratteri sessuali siano già modificati. (Precedente specifico citato: sentenza n. 221 del 2015).
La possibilità di una interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 221 del 2015, n. 240 del 2016, n. 219 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015).