Sentenza 180/2017 (ECLI:IT:COST:2017:180)
Massima numero 40361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  20/06/2017;  Decisione del  20/06/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  40359  40360


Titolo
Stato civile - Rettificazione di attribuzione di sesso - Possibilità subordinata alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'istante - Denunciata violazione del diritto fondamentale alla identità di genere e irragionevole imposizione dell'onere di sottoporsi a trattamenti sanitari pericolosi per la salute - Insussistenza alla luce dell'interpretazione costituzionalmente adeguata indicata dalla giurisprudenza di legittimità e da quella costituzionale - Rettificazione non condizionata necessariamente all'intervento chirurgico di normoconformazione, ma all'accertamento giudiziale dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, censurato dal Tribunale di Trento, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona istante. Secondo l'interpretazione rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana - individuatasia dalla giurisprudenza costituzionale sia, con valore nomofilattico, da quella di legittimità - la mancanza nella disposizione censurata di un riferimento testuale alle modalità di realizzazione della modificazione dei caratteri sessuali consente, alla luce dell'evoluzione culturale e ordinamentale, di escludere la necessità dell'intervento chirurgico di normoconformazione per l'accesso al procedimento giudiziale di rettificazione anagrafica, costituendo detto trattamento solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, quale mezzo per il conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Tuttavia, ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso - oltre che della serietà e univocità dell'intento - dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; né a tal fine può rivestire esclusivo o prioritario rilievo il solo elemento volontaristico, atteso che il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere. (Precedente specifico citato: sentenza n. 221 del 2015; Cass., prima sez. civ., sentenza n. 15138 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

legge  14/04/1982  n. 164  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8