Sentenza 181/2017 (ECLI:IT:COST:2017:181)
Massima numero 40314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
21/06/2017; Decisione del
21/06/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Imposte e tasse - Autotutela tributaria - Istanza del contribuente per l'annullamento d'ufficio di atto impositivo divenuto inoppugnabile - Obbligo dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento espresso e possibilità per il contribuente di impugnare l'eventuale silenzio - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Autotutela tributaria - Istanza del contribuente per l'annullamento d'ufficio di atto impositivo divenuto inoppugnabile - Obbligo dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento espresso e possibilità per il contribuente di impugnare l'eventuale silenzio - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv., con modif., nella legge n. 656 del 1994, e dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti - in riferimento all'art. 97 Cost. - in quanto, non prevedendo il dovere dell'amministrazione finanziaria di pronunciarsi sull'istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente, violerebbero i principi di imparzialità e di buon andamento della p.a. Non è corretto ritenere che l'evocato parametro esiga la previsione legislativa di detto dovere, poiché, al contrario, proprio nel principio di buon andamento amministrativo si radica il vincolo per il legislatore di tenere conto, nella disciplina dell'annullamento d'ufficio, anche dell'interesse pubblico alla stabilità dei rapporti giuridici già definiti dall'amministrazione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv., con modif., nella legge n. 656 del 1994, e dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti - in riferimento all'art. 97 Cost. - in quanto, non prevedendo il dovere dell'amministrazione finanziaria di pronunciarsi sull'istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente, violerebbero i principi di imparzialità e di buon andamento della p.a. Non è corretto ritenere che l'evocato parametro esiga la previsione legislativa di detto dovere, poiché, al contrario, proprio nel principio di buon andamento amministrativo si radica il vincolo per il legislatore di tenere conto, nella disciplina dell'annullamento d'ufficio, anche dell'interesse pubblico alla stabilità dei rapporti giuridici già definiti dall'amministrazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/1994
n. 564
art. 2
co. 1
legge
30/11/1994
n. 656
art.
co.
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 19
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte