Sentenza 181/2017 (ECLI:IT:COST:2017:181)
Massima numero 40315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  21/06/2017;  Decisione del  21/06/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  40313  40314


Titolo
Imposte e tasse - Autotutela tributaria - Istanza del contribuente per l'annullamento d'ufficio di atto impositivo divenuto inoppugnabile - Obbligo dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento espresso e possibilità per il contribuente di impugnare l'eventuale silenzio - Omessa previsione - Denunciato "vuoto di tutela giurisdizionale del contribuente", in violazione del diritto al giudice - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv., con modif., nella legge n. 656 del 1994, e dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - in quanto, non prevedendo il dovere dell'amministrazione finanziaria di pronunciarsi sull'istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente, comporterebbero per questi un "vuoto di tutela giurisdizionale". Poiché l'assenza di detto dovere non è sotto altri profili costituzionalmente illegittima, non sussiste un interesse giuridicamente protetto a ottenere una decisione amministrativa sull'istanza di autotutela, fermo restando che, contro il provvedimento di cui è richiesto l'annullamento d'ufficio, l'interessato dispone degli ordinari rimedi di protezione giurisdizionale dei suoi diritti e interessi legittimi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte