Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizione coincidente, in parte qua, con altra anteriore non impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse al ricorso - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Puglia avverso l'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2016 (conv., con modif., nella legge n. 151 del 2016), non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sull'asserito aggiramento del termine di impugnazione delle leggi statali previsto dall'art. 127 Cost. Se è vero che la lesione lamentata dalla Regione ricorrente poteva essere riferita già all'art. 1, comma 8, del d.l. n. 191 del 2015 (conv., con modif., nella legge n. 13 del 2016), la mancata impugnazione a suo tempo di tale disposizione non rileva ai fini dell'ammissibilità dell'attuale giudizio, poiché l'impugnato art. 1, comma 1, lett. b), del d.l n. 98 - che peraltro presenta contenuti di novità rispetto alla disposizione non impugnata - ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere della Regione.
L'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale (Precedente citato: sentenza n. 231 del 2016).