Sentenza 182/2017 (ECLI:IT:COST:2017:182)
Massima numero 41810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  04/07/2017;  Decisione del  04/07/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41811  41812


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizione coincidente, in parte qua, con altra anteriore non impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse al ricorso - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Puglia avverso l'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2016 (conv., con modif., nella legge n. 151 del 2016), non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sull'asserito aggiramento del termine di impugnazione delle leggi statali previsto dall'art. 127 Cost. Se è vero che la lesione lamentata dalla Regione ricorrente poteva essere riferita già all'art. 1, comma 8, del d.l. n. 191 del 2015 (conv., con modif., nella legge n. 13 del 2016), la mancata impugnazione a suo tempo di tale disposizione non rileva ai fini dell'ammissibilità dell'attuale giudizio, poiché l'impugnato art. 1, comma 1, lett. b), del d.l n. 98 - che peraltro presenta contenuti di novità rispetto alla disposizione non impugnata - ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere della Regione.

L'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale (Precedente citato: sentenza n. 231 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  09/06/2016  n. 98  art. 1  co. 1

legge  01/08/2016  n. 151  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte