Sentenza 182/2017 (ECLI:IT:COST:2017:182)
Massima numero 41811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  04/07/2017;  Decisione del  04/07/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41810  41812


Titolo
Thema decidendum - Individuazione della materia cui è riconducibile la disposizione impugnata - Attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Puglia avverso l'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2016 (conv., con modif., nella legge n. 151 del 2016), non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sull'asserita inerenza della disciplina censurata esclusivamente alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e non anche alla materia concorrente della "tutela della salute" e alla competenza residuale in materia di "attività produttive". Il problema della individuazione della materia nel cui ambito ricondurre la disposizione censurata non attiene alla valutazione dell'ammissibilità della questione, bensì a quella del merito.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  09/06/2016  n. 98  art. 1  co. 1

legge  01/08/2016  n. 151  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte