Sentenza 117/2024 (ECLI:IT:COST:2024:117)
Massima numero 46244
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BARBERA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  21/05/2024;  Decisione del  21/05/2024
Deposito del 02/07/2024; Pubblicazione in G. U. 03/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46242  46243


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Intercettazioni occasionali - Competenza a chiedere l'autorizzazione - Competenza in capo a qualunque autorità giurisdizionale chiamata a utilizzarle (in particolare: GUP, oltreché GIP) - Esclusione, di regola, di intercettazioni occasionali a fini persecutori - Possibilità di contestazione della Camera di appartenenza - Distinzione tra intercettazioni dirette o indirette - Presenza di indici rivelatori dai quali possano emergere indizi di reità a carico del parlamentare (nel caso di specie: dichiarazione, nei sensi di cui in motivazione, di non spettanza al Senato della Repubblica di adottare la deliberazione di insindacabilità del 9 marzo 2022, e conseguente suo annullamento, in riferimento alla richiesta di autorizzazione di intercettazioni telefoniche e captazioni occasionali antecedenti all'iscrizione del senatore Siri nel registro degli indagati, nella parte in cui qualifica le intercettazioni effettuate tra il 17 maggio e il 6 agosto 2018 come indirette). (Classif. 172005).

Testo

L’individuazione, operata dall’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, del GIP come autorità deputata a richiedere l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni occasionali riguardanti un parlamentare non può essere intesa come attributiva di una competenza inderogabile, come tale preclusiva della possibilità che quella medesima richiesta venga effettuata da altre autorità giurisdizionali comunque chiamate a utilizzare in giudizio le intercettazioni riguardanti un parlamentare. A rilevare al fine dell’individuazione dell’autorità giurisdizionale tenuta a richiedere l’autorizzazione in parola, non è, quindi, l’astratta attribuzione di competenza al GIP, ma il concreto esercizio del potere di utilizzare il materiale probatorio costituito dalle intercettazioni, così da imporre una interpretazione non strettamente letterale del richiamato art. 6, comma 2, ricomprendendovi anche il GUP, il quale pertanto possiede legittimazione attiva a ricorrere davanti alla Corte costituzionale contro il diniego all’utilizzo delle intercettazioni in parola.

Per le intercettazioni che occasionalmente coinvolgano un parlamentare, perché effettuate sull’utenza di soggetti terzi, l’eventualità che l’esecuzione dell’atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio – o, comunque, di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento, volto ad interferire indebitamente sul libero esercizio delle sue funzioni – resta esclusa, di regola, proprio dalla accidentalità dell’ingresso del parlamentare nell’area di ascolto. L’inciso «di regola» va inteso unicamente nel senso che la valutazione operata dal giudice intorno alla casualità delle captazioni non è assoluta e insindacabile, ben potendo la Camera cui appartiene il parlamentare contestarne l’erroneità, adducendo il carattere “mirato” delle stesse. (Precedenti: S. 157/2023 - mass. 45658; S. 390/2007 - mass. 31835).

Gli indici che permettono di distinguere tra intercettazioni dirette e indirette (o occasionali) assumono una portata orientativa per valutare il mutamento della direzione dell’atto di indagine, essendo a tal fine dirimente la circostanza che, a carico del parlamentare, emergano elementi idonei a dimostrare l’intenzione delle autorità procedenti di approfondire, tramite l’attività di intercettazione, la sua posizione in vista del possibile esercizio dell’azione penale: e ciò tanto più tenuto conto che l’emersione di indizi di reità a carico del parlamentare è un fattore che può concorrere a determinare, in seno all’autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi, nel senso che – in ragione anche dell’obbligo di perseguire gli autori dei reati – le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell’organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell’utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali.

Al fine di sceverare le intercettazioni c.d. “indirette”, sottoposte all’autorizzazione preventiva di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003, da quelle “occasionali”, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 6 della medesima legge, è necessario tenere conto, sebbene in via solamente esemplificativa, dei rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; del numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; dell’arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare. (Precedenti: S. 227/2023 - mass 45885; S. 114/2010 - mass. 34489).

(Nel caso di specie, è dichiarato che, nei sensi di cui in motivazione, non spettava al Senato della Repubblica negare, con la deliberazione del 9 marzo 2022 [doc. IV, n. 10], l’autorizzazione, richiesta dal GUP del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, a utilizzare nei confronti di Armando Siri le intercettazioni captate nei giorni 17 maggio 2018, 17 luglio 2018, 4 agosto 2018 e 6 agosto 2018, nell’ambito del procedimento penale n. 40767 del 2018 R.G.N.R., nel quale il predetto parlamentare risulta imputato; ed è annullata, per l’effetto, la deliberazione indicata. Deve ritenersi che l’ingresso nell’area di ascolto del senatore Siri sia del tutto occasionale, perché non sussiste alcuno degli elementi sintomatici che inducono a ritenere che il reale obiettivo delle autorità preposte alle indagini fosse quello di accedere indirettamente alle comunicazioni che questi ha avuto, nel periodo in considerazione, con l’altro imputato P.F. A. La comparsa del nome del senatore Siri negli atti di indagine deve, infatti, ritenersi del tutto episodica e, soprattutto, materialmente e teleologicamente scollegata dall’ambito delle ipotesi accusatorie per le quali procedevano, in quella fase, le autorità inquirenti palermitane. Una volta escluso che le intercettazioni captate successivamente al 15 maggio 2018 per le quali è stata invocata l’autorizzazione ex post fossero inutilizzabili perché effettuate in violazione dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003, la richiesta di autorizzazione avanzata dal GUP del Tribunale di Roma necessita di una nuova valutazione, da parte del Senato della Repubblica, in ordine alla sussistenza dei presupposti ai quali l’utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della medesima legge. L’ulteriore esercizio del potere di autorizzazione dovrà conformarsi al canone di leale collaborazione istituzionale, al quale i poteri in conflitto si sono d’altronde finora attenuti). (Precedenti: S. 227/2023 - mass 45885; S. 157/2023 - mass 45657).



Atti oggetto del giudizio

 09/03/2022  n. Doc. IV n. 10  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  20/06/2003  n. 140  art. 6    co. 2