Industria - Stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale - Impianto siderurgico ILVA di Taranto - Procedura per la modifica o l'integrazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria adottato con d.P.C.m. 14 marzo 2014 di Taranto - Coinvolgimento della Regione interessata, anche nella sola forma tenue del parere non vincolante - Omessa previsione - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata incidenza sulle competenze e sulle funzioni regionali nelle materie "tutela della salute" e delle "attività produttive", violazione del principio di leale collaborazione, irragionevole discriminazione rispetto ai piani relativi ad altri stabilimenti - Insussistenza dei vizi prospettati - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2016, conv., con modif., in legge n. 151 del 2016, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - nella parte in cui, nel disciplinare la procedura per la modifica o l'integrazione del "Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria", adottato con il d.P.C.m. 14 marzo 2014 in attuazione dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 61 del 2013, avrebbe escluso il coinvolgimento della Regione interessata, anche nella sola forma tenue del parere non vincolante. La procedura in esame, prevista per lo stabilimento ILVA di Taranto, risponde a doverose esigenze di accelerazione concretizzatesi nell'anticipazione della fase della valutazione delle eventuali modifiche o integrazioni del piano al momento della selezione dei soggetti offerenti, ma, nel contempo, presenta forme di partecipazione che consentono alla Regione, in vari momenti e secondo diverse modalità, di esprimersi sulle variazioni del piano ambientale, e che, nel loro insieme, possono considerarsi strumento di leale collaborazione non meno efficace del parere non vincolante invocato dalla ricorrente. Né è irragionevolmente discriminatorio che la nuova procedura operi, anziché in termini generali e astratti, solo per il piano riguardante uno specifico stabilimento industriale, atteso che la natura di azienda di interesse strategico nazionale; le ricadute delle vicende dello stabilimento ILVA di Taranto sul piano occupazionale, ambientale, sanitario ed economico; la necessità di perfezionare le procedure di trasferimento a terzi delle attività aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e di armonizzare la tempistica delle misure di tutela ambientale con l'autorizzazione all'esercizio d'impresa, sono tutti elementi che denotano la necessità di intervenire urgentemente in questioni di pubblica utilità, con misure ad hoc. (Precedente citato: sentenza n. 85 del 2013).
Secondo un orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, il principio di leale collaborazione può esprimersi a livelli e con strumenti diversi in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all'intensità delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte. Precedente citato: sentenza n. 62 del 2005).
Le leggi provvedimento non sono di per sé incompatibili con l'assetto costituzionale, ma devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio. La loro legittimità costituzionale va valutata in relazione al loro specifico contenuto e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione, attraverso l'individuazione degli interessi oggetto di tutela e della ratio della norma desumibili dalla norma stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici. (Precedenti citati: sentenze n. 85 del 2013, n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 267 del 2007 e n. 492 del 1995).