Sopravvenienze nel conflitto tra poteri dello Stato - Sopravvenuta sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare disattendendo la richiesta di rinvio a giudizio impugnata per conflitto - Mero esaurimento degli effetti di quest'ultima - Insufficienza a far cessare il dibattito circa la spettanza del potere - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio per conflitto tra poteri promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri a difesa delle proprie attribuzioni in materia di segreto di Stato, non può ritenersi cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare, disattendendo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica e impugnata per conflitto di attribuzione, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli imputati, atteso che il proscioglimento - in parte pronunciato non per l'esistenza del segreto di Stato, ma per prescrizione - promana da un organo (il GUP) distinto, sul piano dell'articolazione dei poteri dello Stato, dall'organo (il pubblico ministero) che ha adottato l'atto asseritamente lesivo delle attribuzioni costituzionali del ricorrente, e non ne implica la rimozione.
Nei conflitti di attribuzione, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere si impone solo quando l'atto impugnato risulti annullato con efficacia ex tunc, facendo implicitamente venir meno le affermazioni di competenza che hanno dato origine al conflitto e privando il ricorrente dell'interesse ad ottenere una decisione sull'appartenenza del potere contestato. Più in generale, il semplice esaurimento degli effetti dell'atto impugnato non basta a far cessare il dibattito circa la spettanza del potere. (Precedente citato: sentenza n. 150 del 1981).
Il giudizio per conflitto è diretto a definire l'ambito delle sfere di attribuzione dei poteri confliggenti al momento della sua insorgenza, restando di regola insensibile agli sviluppi successivi delle vicende che al conflitto abbiano dato origine. (Precedente citato: sentenza n. 106 del 2009).