Segreto di Stato - Segreto opposto da un ex direttore e da un ex collaboratore e poi dipendente del SISMI nel procedimento penale a loro carico - Conferma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri - Formulazione da parte del pubblico ministero in udienza preliminare di conclusioni volte a ribadire la sussistenza nondimeno dei presupposti per il rinvio a giudizio - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia - Denunciata lesione delle attribuzioni del ricorrente in materia di tutela del segreto di Stato - Carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Inammissibilità del conflitto.
È dichiarato inammissibile - per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - il [ricorso per] conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio di Nicolò Pollari e Pio Pompa (l'uno ex direttore, l'altro ex collaboratore e poi dipendente del SISMI), formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per il delitto di peculato continuato aggravato e ritenuta dal ricorrente lesiva delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di tutela del segreto di Stato (artt. 1, 5, 52, 94 e 95 Cost., in relazione agli artt. 1, comma 1, lett. b e c, 39, 40 e 41 della legge n. 124 del 2007). Pur riferendosi espressamente alla richiesta di rinvio a giudizio di quasi sei anni prima, il ricorso non è rivolto contro l'originario atto di esercizio dell'azione penale, bensì contro le conclusioni formulate dal pubblico ministero nell'udienza preliminare del 16 luglio 2015, ossia contro un atto successivo all'esercizio dell'azione penale e interno al processo con essa promosso, espressivo non dell'attribuzione costituzionale prevista dall'art. 112 Cost., ma delle tesi dell'organo dell'accusa in ordine alla regiudicanda (in specie, volte a confermare la sussistenza dei presupposti per il rinvio a giudizio). Rispetto a simili atti - non attinenti al momento iniziale dell'azione penale e dunque non riconducibili all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - non solo difetta la legittimazione (passiva) del pubblico ministero a essere parte del conflitto, ma è anche carente il connotato dell'idoneità lesiva, che pure condiziona, sul piano oggettivo, l'ammissibilità del conflitto. (Precedenti citati: sentenza n. 40 del 1992, sull'apposizione del segreto; sentenza n. 463 del 1993, ordinanze n. 121 del 2011, n. 120 del 2009 e n. 398 del 1999, sulla necessaria idoneità lesiva dell'atto impugnato per conflitto; sentenza n. 163 del 2001, sulla inidoneità lesiva dell'atto di appello del p.m.).
Al pubblico ministero va riconosciuta la natura di potere dello Stato - legittimato, come tale, ad essere parte (attiva o passiva) di un conflitto di attribuzione - in quanto (e solo in quanto) investito dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate e rispetto alla quale il p.m., organo non giurisdizionale, deve ritenersi competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene. In quest'ottica, è senz'altro ammissibile il conflitto di attribuzione proposto contro il p.m. sia in relazione agli atti tipici di esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato) o alla decisione di non esercitarla (richiesta di archiviazione), sia in relazione alle attività investigative compiute dall'organo dell'accusa nella fase delle indagini preliminari; e ciò anche in rapporto ad esigenze di difesa del segreto di Stato. Al contrario, gli atti del pubblico ministero successivi all'esercizio dell'azione penale e interni al processo con essa promosso non ricadono sotto il cono della previsione dell'art. 112 Cost., non potendo essere configurati come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2013, n. 88 del 2012, n. 87 del 2012, n. 242 del 2009, n. 106 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 163 del 2001, n. 487 del 2000, n. 410 del 1998, n. 110 del 1998, n. 460 del 1995, n. 420 del 1995, n. 280 del 1995, n. 464 del 1993, n. 463 del 1993, n. 462 del 1993 e n. 178 del 1991; ordinanze n. 218 del 2012, n. 241 del 2011, n. 104 del 2011, n. 276 del 2008, n. 124 del 2007, n. 232 del 2003 e n. 312 del 2000).