Stupefacenti e sostanze psicotrope - Reati di non lieve entità concernenti le c.d. droghe pesanti - Pena minima edittale - Reclusione fissata in anni otto, anziché sei, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena, nonché della riserva di legge in materia penale - Pluralità di ragioni ostative all'ammissibilità (irrilevanza di fase; contraddittorio e improprio tentativo di impugnazione di una sentenza costituzionale, in contrasto con il relativo divieto; erronea ricostruzione del quadro normativo; richiesta di ripristinare il contenuto di disposizione affetta da radicale vizio procedurale e come tale inidonea a innovare l'ordinamento) - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per più concorrenti ragioni - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, censurato dalla Corte di Cassazione, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui - a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 (conv., con modif., in legge n. 49 del 2006) ad opera della sentenza n. 32 del 2014 - prevede, per i reati di non lieve entità concernenti le cd. droghe pesanti, la pena della reclusione nella misura minima edittale di otto anni, anziché in quella di sei anni, introdotta dal caducato art. 4-bis. Difetta la rilevanza nella fase in cui versa il giudizio a quo, poiché la Corte rimettente non è investita né deve quindi fare applicazione del trattamento sanzionatorio censurato, il quale potrà venire in rilievo nella fase di rinvio davanti al giudice di merito, successiva all'eventuale annullamento della sentenza di primo grado impugnata. La censura di violazione della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. - contraddittoriamente motivata prima affermando e poi negando che le sentenze della Corte costituzionale siano fonti del diritto equiparate alla legge - si risolve in un improprio tentativo di impugnazione della sentenza n. 32 del 2014, contrario al divieto ex art. 137, terzo comma, Cost. e per giunta diretto, con motivazione contraddittoria e illogica, a contestare la ripresa di applicazione della normativa precedente a quella caducata facendo però salvi gli effetti in bonam partem derivanti da essa. Le censure riferite agli artt. 3 e 27 Cost. sono a loro volta basate su una erronea ricostruzione del quadro normativo, giacché l'attuale divario tra il minimo edittale per i fatti non lievi concernenti le cosiddette droghe "pesanti" (otto anni) e il massimo della pena per i fatti lievi (quattro anni) non è frutto soltanto degli effetti della citata sentenza, ma anche di precedenti e successivi interventi del legislatore. Infine, e con riguardo a tutte le questioni sollevate, si richiede un inammissibile ripristino di una disciplina sanzionatoria contenuta in una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima per vizi procedurali di tale gravità da determinare l'inidoneità della stessa a innovare l'ordinamento. (Precedente citato: sentenza n. 32 del 2014).
Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, non è rilevante la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto un contenuto normativo che attiene al compimento di un atto processuale inserito in una fase successiva a quella in cui versa il giudizio a quo. (Precedenti citati: ordinanze n. 259 del 2016, n. 161 del 2015 e n. 117 del 1984).
La dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 o dell'art. 77 Cost. comporta la ripresa dell'applicazione della normativa precedente a quella dichiarata incostituzionale, data l'inidoneità dell'atto, per il radicale vizio procedurale che lo inficia, a produrre effetti abrogativi. (Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014, n. 5 del 2014, n. 162 del 2012).