Stato civile - Rettificazione di attribuzione di sesso - Diritto ad ottenerla in assenza di modifica dei caratteri sessuali primari dell'istante - Possibilità rimessa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità alla valutazione del giudice - Denunciata violazione del diritto alla conservazione del pieno "duopolio uomo/donna" e imposizione alla società dell'obbligo di adeguarsi alla volontà del singolo - Insussistenza dei vizi prospettati - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, censurato dal Tribunale di Avezzano, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., in quanto - nell'interpretazione adottata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 221 del 2015) e dalla Corte di cassazione (prima sez. civ., sentenza n. 15138 del 2015) - farebbe prevalere il riconoscimento del diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso, anche in assenza di intervento chirurgico, sul diritto della gran parte dei consociati a conservare il pieno "duopolio uomo/donna" e implicherebbe che la società debba adeguarsi all'estrinsecazione delle sue conseguenze anche verso minori, lavoratori, istituzioni, imponendo loro un mutamento dei tradizionali valori, comunemente accettati. L'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, pur escludendo la necessità di modificazioni chirurgiche dei caratteri sessuali, ha mantenuto fermo il dato testuale ("intervenute modificazioni dei caratteri sessuali"), rilevando la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta transizione dell'identità di genere, al qual fine non riveste esclusivo o prioritario rilievo il solo elemento volontaristico, in quanto il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato individuato affidando al giudice, nell'ambito di un procedimento cui partecipa anche il p.m., l'accertamento delle modalità attraverso le quali le modificazioni siano intervenute, tenendo conto di tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere. Quanto al denunciato onere di adeguamento a carico della collettività esso non costituisce affatto violazione dei doveri inderogabili di solidarietà, ma ne riafferma la perdurante e generale valenza; né a questa sono opponibili situazioni di fatto destinate a verificarsi a prescindere dalla disciplina della rettificazione anagrafica, la quale è volta a regolare una realtà che, prima ancora che nel diritto, esiste nella natura. (Precedenti citati: sentenza n. 221 del 2015; sentenza n. 161 del 1985).
Sebbene l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e "vissuto" costituisca espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere, che è parte dell'identità personale, nella legge n. 164 del 1982 essa trova realizzazione attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia le esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. (Precedente citato: sentenza n. 221 del 2015).
La generale valenza dei doveri inderogabili di solidarietà sociale si manifesta nell'accettazione e nella tutela di situazioni di diversità, anche "minoritarie ed anomale". (Precedente citato: sentenza n. 161 del 1985).