Ordinanza 186/2017 (ECLI:IT:COST:2017:186)
Massima numero 40217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  21/06/2017;  Decisione del  21/06/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Predisposizione e disciplina dei meccanismi di funzionamento e finanziamento di un piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - Ricorso della Regione Veneto - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 431, 432, 433 e 434, della legge n. 190 del 2014, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica della norma impugnata).

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione dei processi ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2015 e n. 77 del 2015; ordinanze n. 49 del 2017, n. 3 del 2017, n. 93 del 2015, n. 79 del 2015 e n. 73 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 431

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 432

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 433

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 434

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte