Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Predisposizione e disciplina dei meccanismi di funzionamento e finanziamento di un piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - Ricorso della Regione Veneto - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 431, 432, 433 e 434, della legge n. 190 del 2014, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica della norma impugnata).
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione dei processi ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2015 e n. 77 del 2015; ordinanze n. 49 del 2017, n. 3 del 2017, n. 93 del 2015, n. 79 del 2015 e n. 73 del 2015).