Ordinanza 187/2017 (ECLI:IT:COST:2017:187)
Massima numero 39446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  05/07/2017;  Decisione del  05/07/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Accertamento di tributi "non armonizzati" - Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - Esclusione (in base al diritto vivente) nel caso di controlli fiscali realizzati in ufficio dai verificatori - Denunciata violazione del diritto di difesa, della parità delle parti in giudizio e dei vincoli (in tema di equo processo) derivanti dalla CEDU, prospettata disparità di trattamento rispetto ai contribuenti destinatari di accessi, ispezioni o verifiche, asserita lesione del principio di capacità contributiva - Inadeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e conseguente impossibilità di controllo sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata manifestamente inammissibile - per inadeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, tale da impedire il controllo della rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU), in quanto - secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Cassazione, assunta come diritto vivente - garantisce al contribuente, a pena di invalidità dell'atto di accertamento, l'instaurazione del contraddittorio anticipato nei procedimenti relativi a tributi "non armonizzati", limitatamente ai soli controlli effettuati mediante accessi, ispezioni o verifiche nei luoghi di riferimento del contribuente, e non anche per i controlli fiscali realizzati in ufficio dai verificatori. La lacunosa descrizione della fattispecie di causa offerta dal rimettente, non consentendo di identificare le caratteristiche del procedimento che ha portato all'accertamento contestato né l'effettiva natura di quest'ultimo, impedisce il necessario controllo della Corte sulla rilevanza della questione. Infatti - anche ammettendo che l'accertamento oggetto del giudizio a quo non inerisca a "tributi armonizzati" (per i quali l'obbligo di contraddittorio preventivo deriva dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE) e che non sia stato preceduto da accessi, ispezioni o verifiche nei luoghi di riferimento del contribuente (nel qual caso è applicabile l'obbligo di contraddittorio di cui al censurato art. 12, comma 7) - rimane alla Corte precluso di verificare, ai fini della rilevanza, che nel caso di specie non ricorra una delle ipotesi (ad esempio, accertamento basato su parametri standardizzati, come gli studi di settore) nelle quali il contraddittorio preventivo è espressamente imposto da una specifica disposizione di legge, ciò che neutralizzerebbe in radice l'esigenza della verifica di costituzionalità. (Precedenti citati: sentenza n. 218 del 2014 e ordinanza n. 12 del 2017, sull'inammissibilità della questione ove lacune descrittive impediscano la verifica della rilevanza).

Alla Corte costituzionale non è consentita la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. (Precedente citato: ordinanza n. 237 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/07/2000  n. 212  art. 12  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6