Imposte e tasse - Accertamento dei tributi "non armonizzati" - Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - Esclusione (in base al diritto vivente) salvo che nel caso di controlli effettuati nei luoghi di riferimento del contribuente - Denunciata discriminazione fra contribuenti a seconda del luogo in cui avviene l'accertamento ed asserita violazione del diritto di difesa, della garanzia del giusto processo e della parità delle parti, dei vincoli derivanti dalla CEDU e dal relativo Protocollo addizionale, nonché del principio di capacità contributiva - Carenza di adeguata motivazione su profili pregiudiziali del giudizio a quo - Insufficiente motivazione della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per mancanza di adeguata motivazione su profili del giudizio a quo pregiudiziali rispetto all'applicabilità delle norme censurate - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa - in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost. ed in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del relativo Protocollo addizionale - nella parte in cui (secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione) non prevedono, per i tributi "non armonizzati", l'obbligo preventivo di instaurazione del contraddittorio prima della emissione dell'atto impositivo, se non nell'ipotesi di controlli effettuati mediante accessi, ispezioni o verifiche nei luoghi di riferimento del contribuente. Pur dando espressamente conto di alcuni profili del giudizio principale logicamente e giuridicamente pregiudiziali rispetto alla applicabilità delle norme censurate (tra i quali preliminare ed assorbente è l'asserita inesistenza della notifica dell'atto impugnato), il rimettente non ha adeguatamente motivato, anche solo in termini di mera plausibilità, in ordine alle ragioni che permetterebbero di rigettarli; né a tal fine è sufficiente l'apodittico riferimento alle non descritte difese dell'amministrazione finanziaria resistente e al non specificato orientamento giurisprudenziale che dovrebbe sostenerle.
L'insufficiente motivazione del rimettente su motivi di ricorso il cui eventuale accoglimento potrebbe determinare l'annullamento dell'atto impugnato nel giudizio a quo [senza fare applicazione delle norme censurate], ricade negativamente sull'onere di argomentare adeguatamente in ordine alla rilevanza delle questioni e impone di dichiararne la manifesta inammissibilità. (Precedenti citati: ordinanze n. 122 del 2015, n. 24 del 2015 e n. 158 del 2013).