Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo alla disposizione della Provincia autonoma di Bolzano che introduce in ambito provinciale una disciplina, analoga a quella statale, sulla verifica da parte della Corte dei conti dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio). (Classif. 111012).
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 81, 97, 100, secondo comma, 117, commi secondo, lett. e ed l, e terzo, e 119 Cost., nonché agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in relazione all’art. 47, comma 5 e ss., del d.lgs. n. 165 del 2001 – dell’art. 10, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2022, che introduce in ambito provinciale una disciplina, analoga a quella prevista per lo Stato, sulla verifica da parte della Corte dei conti dell’attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La rinuncia al ricorso è motivata dall’abrogazione, da parte dell’art. 14, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 1 del 2024, dell’art. 5-bis della legge prov. Bolzano n. 6 del 2015, introdotto dalla disposizione impugnata e dalla nota dell’8 settembre 2023 del Segretario generale della Provincia autonoma di Bolzano, in cui si attestava che la disposizione oggetto di impugnazione non ha avuto applicazione nell’intervallo di tempo intercorrente tra la sua entrata in vigore e la sua abrogazione).