Ordinanza 189/2017 (ECLI:IT:COST:2017:189)
Massima numero 39638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  05/07/2017;  Decisione del  05/07/2017
Deposito del 13/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria - Omessa previsione di un obbligo generalizzato a pena di nullità - Limiti all'invalidità degli accertamenti non preceduti da contraddittorio ove previsto - Denunciato contrasto con il principio di eguaglianza, con i criteri di razionalità e con i principi generali dell'ordinamento, con il diritto di difesa e con l'ordinamento dell'Unione europea - Mancanza di puntuale identificazione delle norme censurate - Conseguente genericità e incertezza del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per mancanza di puntuale identificazione delle norme censurate e conseguente incertezza del petitum, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Campania censurando - in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., nonché ai criteri comuni di razionalità ed uniformità logico-giuridica, di diritto interno ed internazionale ed ai criteri di razionalità e ai principi generali dell'ordinamento - il "diritto nazionale" e dunque "tutte le norme" interne che, "a differenza del diritto dell'Unione europea", non prevedono alcun "obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria, vieppiù a pena di nullità", nonché l'indirizzo interpretativo delle sezioni unite della Cassazione che condiziona la nullità, ove prevista, dell'accertamento tributario non preceduto da contraddittorio preventivo all'indicazione delle ragioni (non pretestuose o devianti dai canoni di correttezza e lealtà) che in esso il contribuente avrebbe fatto valere. Per entrambe le questioni manca - né è desumibile dall'ordinanza di rimessione - l'indicazione delle norme censurate (del tutto assenti per la seconda questione e inadeguatamente indicate per la prima), con la conseguenza che risulta generica e incerta la formulazione del petitum e indeterminata la pronuncia da adottare per eliminare i vizi denunciati. (Precedente citato: sentenza n. 218 del 2014).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte