Sentenza 190/2017 (ECLI:IT:COST:2017:190)
Massima numero 40407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Termine per la costituzione nel giudizio in via principale - Carattere perentorio - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Termine per la costituzione nel giudizio in via principale - Carattere perentorio - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali.
Testo
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, è tardiva la costituzione nel giudizio in via principale avvenuta oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza di quello (10 giorni dalla notificazione del ricorso) stabilito dall'art. 31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 per il deposito del ricorso.
L'istituto della sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 332 del 2011, n. 310 del 2011 e n. 46 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 19
co. 3