Sentenza 190/2017 (ECLI:IT:COST:2017:190)
Massima numero 40408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Procedimento davanti alla Corte costituzionale - Deposito di documenti in prossimità dell'udienza di discussione - Utilizzabilità - Fondamento.
Procedimento davanti alla Corte costituzionale - Deposito di documenti in prossimità dell'udienza di discussione - Utilizzabilità - Fondamento.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso la legge reg. Calabria n. 11 del 2016, sono utilizzabili i documenti prodotti dall'Avvocatura generale dello Stato in prossimità dell'udienza pubblica di discussione. L'assenza di preclusioni al loro esame si ricava implicitamente dagli ampi poteri istruttori della Corte costituzionale, che, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti ad essa, "dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i tempi e i modi da osservarsi per la loro assunzione". (Precedente citato: sentenza n. 14 del 2017).
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso la legge reg. Calabria n. 11 del 2016, sono utilizzabili i documenti prodotti dall'Avvocatura generale dello Stato in prossimità dell'udienza pubblica di discussione. L'assenza di preclusioni al loro esame si ricava implicitamente dagli ampi poteri istruttori della Corte costituzionale, che, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti ad essa, "dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i tempi e i modi da osservarsi per la loro assunzione". (Precedente citato: sentenza n. 14 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
20/04/2016
n. 11
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 12