Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e servizio sociale professionale (SSP) - Istituzione in via legislativa presso tutte le aziende sanitarie e ospedaliere - Interferenza con le funzioni del commissario ad acta incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione di principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. - l'art. 1, comma 1, lett. b) e c), della legge reg. Calabria n. 11 del 2016. In contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, le norme impugnate dal Governo interferiscono con le funzioni del commissario incaricato dell'attuazione del piano di rientro della Regione dal disavanzo sanitario, poiché istituiscono in via legislativa il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e il Servizio sociale professionale (SSP) presso tutte le aziende sanitarie e ospedaliere, mentre il decreto commissariale n. 130 del 2015 - adottato nell'esercizio dei poteri di riassetto delle reti ospedaliera e di assistenza territoriale, conferiti con il mandato del 20 marzo 2015 - rimette (in conformità all'art. 7 della legge n. 251 del 2000) l'istituzione (anche) di tali strutture operative ad atti aziendali, di competenza dei dirigenti generali, soggetti all'approvazione del commissario medesimo.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti. Qualora poi si verifichi una persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi e concordate con lo Stato, l'art. 120, secondo comma, Cost. consente l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, il quale - al fine di assicurare contemporaneamente l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.) - può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni (come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi, ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo, devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali - anche qualora questi agissero per via legislativa - pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. L'illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro. (Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2017, n. 266 del 2016, n. 227 del 2015, n. 278 del 2014, n. 110 del 2014, n. 228 del 2013, n. 219 del 2013, n. 180 del 2013, n. 28 del 2013, n. 361 del 2010 e n. 78 del 2011).