Sentenza 190/2017 (ECLI:IT:COST:2017:190)
Massima numero 40410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e servizio sociale professionale (SSP) - Prevista definizione dei relativi aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali con regolamento di Giunta regionale - Stretta connessione e inscindibilità funzionale con l'istituzione in via legislativa dei predetti servizi presso tutte le aziende sanitarie e ospedaliere - Interferenza con le funzioni del commissario ad acta incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Illegittimità costituzionale consequenziale parziale.
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e servizio sociale professionale (SSP) - Prevista definizione dei relativi aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali con regolamento di Giunta regionale - Stretta connessione e inscindibilità funzionale con l'istituzione in via legislativa dei predetti servizi presso tutte le aziende sanitarie e ospedaliere - Interferenza con le funzioni del commissario ad acta incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Illegittimità costituzionale consequenziale parziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale (in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 1, comma 1, lett. d), della legge reg. Calabria n. 11 del 2016, limitatamente all'inciso «, definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali». La citata lett. d), nella parte in cui demanda a un regolamento di Giunta regionale la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali relativi al Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e al Servizio sociale professionale (SSP), è in rapporto di stretta connessione e inscindibilità funzionale con quella che prevede l'istituzione di tali servizi e pertanto interferisce anch'essa con le funzioni del commissario incaricato dell'attuazione del piano di rientro della Regione dal disavanzo sanitario.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale (in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 1, comma 1, lett. d), della legge reg. Calabria n. 11 del 2016, limitatamente all'inciso «, definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali». La citata lett. d), nella parte in cui demanda a un regolamento di Giunta regionale la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali relativi al Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e al Servizio sociale professionale (SSP), è in rapporto di stretta connessione e inscindibilità funzionale con quella che prevede l'istituzione di tali servizi e pertanto interferisce anch'essa con le funzioni del commissario incaricato dell'attuazione del piano di rientro della Regione dal disavanzo sanitario.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
20/04/2016
n. 11
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27