Sentenza 190/2017 (ECLI:IT:COST:2017:190)
Massima numero 40411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  40407  40408  40409  40410


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Commissari straordinari, di nomina regionale, presso le aziende sanitarie e ospedaliere - Prolungamento a dodici mesi (rinnovabili) della durata del loro mandato - Denunciata assimilazione della gestione commissariale a quella ordinaria in contrasto con la normativa statale sui requisiti per la nomina dei direttori generali - Insussistenza del vizio prospettato - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Calabria n. 11 del 2016, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - in quanto innalzando da sei a dodici mesi (rinnovabili) la durata del mandato dei commissari straordinari, di nomina regionale, presso le aziende sanitarie e ospedaliere, violerebbe i requisiti previsti dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 per la nomina dei direttori generali. Contrariamente all'assunto del ricorrente, il censurato prolungamento non è finalizzato a rendere ordinaria la gestione commissariale, ma solo a consentire che essa abbia - secondo la non irragionevole valutazione del legislatore regionale - una durata adeguata alla delicatezza e alla complessità dell'incarico, né la durata del mandato commissariale, pur prolungata ad un anno, è equiparabile a quella del direttore generale, che va da tre a cinque anni (art. 3-bis, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  20/04/2016  n. 11  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 3  bis  co. 8