Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata - Avvenuta applicazione di quest'ultima per un rilevante arco temporale - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, comma 219, della legge n. 208 del 2015, non può ritenersi cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta abrogazione del predetto comma ad opera dell'art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 75 del 2017, entrato in vigore il 22 giugno 2017, atteso che la norma abrogata ha avuto applicazione per un arco temporale rilevante (dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, fino al 21 giugno 2017) e ciò di per sé esclude la cessazione della materia del contendere.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, perché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere è necessario il concorso di due requisiti: lo ius superveniens deve avere carattere satisfattivo delle pretese avanzate con l'atto introduttivo del giudizio e le disposizioni oggetto d'impugnazione non devono avere avuto medio tempore applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2017, n. 8 del 2017, n. 257 del 2016, n. 253 del 2016, n. 242 del 2016 e n. 199 del 2016).