Impiego pubblico - Dirigenti - Indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e di seconda fascia vacanti alla data del 15 ottobre 2015 e cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali conferiti tra il 15 ottobre 2015 e il 1° gennaio 2016 - Applicabilità alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Violazione della competenza residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. - l'art. 1, comma 219, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nel disciplinare l'indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e di seconda fascia, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali conferiti tra il 15 ottobre 2015 e il 1° gennaio 2016, la norma impugnata dalle Province autonome e dalla Regione Veneto incide su aspetti inerenti ai profili pubblicistico-organizzativi della dirigenza pubblica, così come di tutto il lavoro pubblico, devoluti in ambito regionale alla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa. Né può escludersi l'invasione di tale competenza ritenendo che la norma, circoscritta a un periodo transitorio e legata all'attuazione della riforma della p.a., sia espressione della competenza statale a fissare i princìpi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della p.a., poiché essa racchiude previsioni quanto mai dettagliate e penetranti anche in merito alla cessazione ope legis degli incarichi e alla risoluzione dei contratti e incide direttamente sul conferimento e sulla durata degli incarichi dirigenziali.
Per costante giurisprudenza costituzionale, i profili pubblicistico-organizzativi della dirigenza pubblica e dell'impiego pubblico regionale - comprensivi delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo, del conferimento degli incarichi e della durata degli stessi - rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 105 del 2013, n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010).