Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Realizzazione degli interventi previsti dal c.d. secondo piano casa - Impossibilità che si riferiscano a edifici abusivi - Deroga per il caso di avvenuto rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria - Differenza rispetto alle ipotesi di condono - Natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale nonché di principio fondamentale della materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale di norme regionali in contrasto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Piemonte nella parte in cui estende, tramite rinvio ad altra legge regionale, la possibilità di realizzare gli interventi previsti dal piano casa ad immobili oggetto di condono). (Classif. 090005).
L’art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., – il quale non consente la realizzazione degli interventi edilizi previsti dal secondo piano casa su edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria – è norma fondamentale di riforma economico-sociale e si ascrive altresì ai principi fondamentali della materia del governo del territorio. (Precedenti: S. 90/2023 - mass. 45509; S. 24/2022 - mass. 44555).
In coerenza con la terminologia adoperata dal legislatore e con la ratio della normativa l’art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., si deve interpretare in senso restrittivo: mentre, infatti, il condono ha per effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell’abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia, il titolo in sanatoria presuppone la conformità alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’immobile sia al momento della presentazione della domanda. A favore dell’interpretazione restrittiva milita il carattere generale del divieto di concessione di premialità volumetriche per gli immobili abusivi, espressivo della scelta fondamentale del legislatore statale di disconoscere vantaggi in caso di abuso e di derogare a tale principio in ipotesi tassative. (Precedenti: S. 90/2023 – mass. 45509; S. 24/2022 – mass. 44549; S. 107/2017 – mass. 41204; S. 50/2017- mass. 39737).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui, novellando i commi 1 e 2, lett. b, dell’art. 3 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, ha reso applicabile – in virtù del rinvio all’art. 2, comma 1, lett. d-bis, della citata legge reg. n. 16 del 2018, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 20 del 2023 – la disciplina di cui all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., relativa alla realizzazione degli interventi previsti dal secondo piano casa, anche agli immobili abusivi oggetto di condono. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale della materia del governo del territorio stabilito dall’art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., il quale prevede che detti interventi non possono riferirsi, tra l’altro, a edifici abusivi).