Sentenza 191/2017 (ECLI:IT:COST:2017:191)
Massima numero 41909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  03/07/2017;  Decisione del  03/07/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41905  41906  41907  41908  41910  41911  41912  41913  41914  41915  41916  41917  41918  41919  41920  41921  41922


Titolo
Impiego pubblico - Assunzioni a tempo indeterminato - Facoltà delle Regioni e degli enti locali, la cui spesa per il personale sia pari o inferiore al 20% di quella corrente, di superare il limite del 25% del personale cessato nell'anno precedente - Blocco per il biennio 2017-2018 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciato automatismo arbitrario lesivo dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, congruenza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dell'autonomia organizzativa delle Regioni "virtuose" - Insussistenza dei vizi prospettati - Riconducibilità della previsione censurata ai principi di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 228 [ultimo periodo], della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nella parte in cui - bloccando, per gli anni 2017 e 2018, l'applicazione dell'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif, nella legge n. 114 del 2014) - impedisce alle Regioni e agli enti locali "virtuosi" (la cui spesa per il personale non supera il 20% di quella corrente) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale oltre il limite (25% di quello cessato nell'anno precedente) introdotto dal primo periodo dello stesso comma 228 per il triennio 2016-2018. La disciplina prefigurata dal legislatore statale - incidendo su un aggregato rilevante della spesa corrente, che si identifica nella spesa per il personale, voce di importanza strategica, nelle sue molteplici componenti, per l'attuazione del patto di stabilità interno - reca princìpi di coordinamento della finanza pubblica, nel rispetto dei requisiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale per escludere l'illegittimità delle misure limitative dell'autonomia regionale, dal momento che non prevede in modo esaustivo strumenti e modalità di perseguimento degli obiettivi, comunque rimessi all'apprezzamento delle Regioni, e che presenta un carattere transitorio, circoscritto temporalmente al biennio 2017-2018, nel quale viene ripristinata la vigenza della regola generale e sospesa l'applicazione della disciplina derogatoria più flessibile, prevista dal menzionato art. 3, comma 5-quater, in situazioni di modesta incidenza della spesa del personale rispetto a quella corrente. Quanto al prospettato trattamento deteriore degli enti "virtuosi", il carattere generale degli interventi di riordino impone una disciplina uniforme e questa disciplina, di per sé priva di intenti premiali o punitivi, non può essere diversamente calibrata in ragione di presunte specificità territoriali. (Precedenti citati: sentenza n. 169 del 2007; sentenza n. 218 del 2015; sentenze n. 176 del 2016 e n. 159 del 2016).

Per ragioni di coordinamento finanziario ben può il legislatore statale imporre in via transitoria agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, atti a contenere il tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti. (Precedente citato: sentenza n. 36 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 228

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte