Sentenza 191/2017 (ECLI:IT:COST:2017:191)
Massima numero 41912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  03/07/2017;  Decisione del  03/07/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41905  41906  41907  41908  41909  41910  41911  41913  41914  41915  41916  41917  41918  41919  41920  41921  41922


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata - Efficacia di quest'ultima per un rilevante arco temporale - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, non può ritenersi cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta abrogazione retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del predetto comma ad opera dell'art. 23, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 75 del 2017, in vigore dal 22 giugno 2017, atteso che la norma abrogata ha prodotto i suoi effetti per un arco temporale rilevante (dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, fino al 31 dicembre dello stesso anno).

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 236

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte