Sentenza 191/2017 (ECLI:IT:COST:2017:191)
Massima numero 41912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
03/07/2017; Decisione del
03/07/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata - Efficacia di quest'ultima per un rilevante arco temporale - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata - Efficacia di quest'ultima per un rilevante arco temporale - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, non può ritenersi cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta abrogazione retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del predetto comma ad opera dell'art. 23, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 75 del 2017, in vigore dal 22 giugno 2017, atteso che la norma abrogata ha prodotto i suoi effetti per un arco temporale rilevante (dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, fino al 31 dicembre dello stesso anno).
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, non può ritenersi cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta abrogazione retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del predetto comma ad opera dell'art. 23, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 75 del 2017, in vigore dal 22 giugno 2017, atteso che la norma abrogata ha prodotto i suoi effetti per un arco temporale rilevante (dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, fino al 31 dicembre dello stesso anno).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 236
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte