Sentenza 191/2017 (ECLI:IT:COST:2017:191)
Massima numero 41913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  03/07/2017;  Decisione del  03/07/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41905  41906  41907  41908  41909  41910  41911  41912  41914  41915  41916  41917  41918  41919  41920  41921  41922


Titolo
Impiego pubblico - Trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche - Divieto, dal 1° gennaio 2016, di destinare ad esso risorse superiori all'importo determinato per l'anno 2015 e automatica riduzione delle risorse stesse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Eventuale diretta applicabilità agli enti ad autonomia speciale - Ricorsi in via cautelativa delle Province autonome di Bolzano e di Trento - Denunciata violazione della potestà legislativa e amministrativa delle ricorrenti in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale, della competenza residuale in materia di organizzazione amministrativa, nonché dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non immediata applicabilità della normativa impugnata alle Province autonome e obbligo delle medesime di adeguare la propria legislazione adottando autonome misure di contenimento della spesa - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse in via cautelativa dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, in riferimento (complessivamente) agli artt. 8, n. 1), 16, 79 e 79, comma 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e 117, quarto comma, Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, secondo cui dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. In forza della clausola di salvaguardia di cui al comma 992 della stessa legge di stabilità 2015, deve essere esclusa l'immediata applicazione alle ricorrenti della disposizione statale impugnata e si deve affermare che sussiste un obbligo di adeguamento delle Province autonome, nei limiti e con le modalità tracciate dalla normativa statutaria e attuativa dello statuto. Infatti, i vincoli ai trattamenti accessori - investendo un settore rilevante della spesa per il personale - sono riconducibili ai princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, applicabili anche alle autonomie speciali, i quali devono essere resi operativi in virtù dell'obbligo di adeguamento sancito dall'art. 79, comma 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che prescrive alle Province autonome di provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e adottando, a tale scopo, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa. (Precedenti citati: sentenze n. 61 del 2014 e n. 215 del 2012, sulla qualificazione dei limiti ai trattamenti accessori come principi fondamentali di coordinamento finanziario; sentenze n. 156 del 2015 e n. 141 del 2015, secondo cui le disposizioni statali non direttamente applicabili si rivolgono alle Province autonome "mediatamente" e sono fonte di un "vincolo comportamentale").

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 236

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 4

legge costituzionale  art. 10

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2