Sentenza 191/2017 (ECLI:IT:COST:2017:191)
Massima numero 41916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
03/07/2017; Decisione del
03/07/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Efficacia di quest'ultima per un apprezzabile arco temporale e sostanziale identità di contenuto precettivo tra le due formulazioni - Esclusione della cessazione della materia del contendere ed estensione della questione di legittimità costituzionale al testo modificato.
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Efficacia di quest'ultima per un apprezzabile arco temporale e sostanziale identità di contenuto precettivo tra le due formulazioni - Esclusione della cessazione della materia del contendere ed estensione della questione di legittimità costituzionale al testo modificato.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 515, della legge n. 208 del 2015, la modifica della disposizione impugnata recata dal sopravvenuto art. 1, comma 419, lett. c), della legge n. 232 del 2016, non solo non determina cessazione della materia del contendere, poiché la norma modificata ha prodotto effetti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, ma impone di estendere la questione di legittimità costituzionale al nuovo testo del comma 515, atteso che il contenuto precettivo di quello originario non è stato alterato in misura sostanziale, cosicché risultano immutate le ragioni del denunciato contrasto con i parametri statutari e costituzionali.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 515, della legge n. 208 del 2015, la modifica della disposizione impugnata recata dal sopravvenuto art. 1, comma 419, lett. c), della legge n. 232 del 2016, non solo non determina cessazione della materia del contendere, poiché la norma modificata ha prodotto effetti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, ma impone di estendere la questione di legittimità costituzionale al nuovo testo del comma 515, atteso che il contenuto precettivo di quello originario non è stato alterato in misura sostanziale, cosicché risultano immutate le ragioni del denunciato contrasto con i parametri statutari e costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 515
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte