Bilancio e contabilità pubblica - Acquisto di beni e di servizi per le pubbliche amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale - Obbligo di programmazione biennale degli acquisti di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro - Necessità di apposita autorizzazione per gli acquisti in deroga alle convenzioni stipulate da Consip spa - Centralizzazione degli approvvigionamenti di beni e di servizi informatici e di connettività nonché delle categorie merceologiche del settore sanitario - Ricorsi in via cautelativa delle Province autonome di Bolzano e di Trento - Denunciata violazione della potestà legislativa e amministrativa delle ricorrenti in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale, della competenza residuale in materia di organizzazione amministrativa, nonché dei limiti e delle modalità statutariamente previsti per il recepimento dei principi statali di coordinamento finanziario - Insussistenza delle violazioni prospettate - Non immediata applicabilità della normativa impugnata alle Province autonome e obbligo delle medesime di adeguare la propria legislazione adottando autonome misure di contenimento della spesa - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 505, 510, 512 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lett. a, della legge n. 232 del 2016), 515 (nel testo antecedente e in quello successivo alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lett. a, della legge n. 232 del 2016), 516, 517, 548 e 549 della legge n. 208 del 2015, promosse in via cautelativa dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento (complessivamente) agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79, 79, comma 4, 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'intero d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 197 del 1980, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, e agli artt. 116, 117, commi terzo e quarto, e 119, primo comma, Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 10 del 2001. Le norme impugnate - che, a fini di trasparenza e razionalizzazione, impongono alle amministrazioni pubbliche e agli enti del servizio sanitario nazionale la programmazione biennale degli acquisti di importo superiore a 1 milione di euro, la necessità di apposita autorizzazione per gli acquisti in deroga alle convenzioni stipulate da Consip spa, e la centralizzazione degli approvvigionamenti di beni e di servizi informatici e di connettività nonché delle categorie merceologiche del settore sanitario - non sono immediatamente applicabili alle ricorrenti, poiché non contengono un riferimento testuale ed espresso alle Province autonome, idoneo a vanificare la portata precettiva della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 922, della stessa legge n. 208 del 2015. In virtù di tale clausola, i censurati vincoli - che, investendo un aggregato rilevante della spesa corrente, sono riconducibili a un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica interferente con la potestà legislativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici e di "tutela della salute" - non operano direttamente per le Province autonome, in capo alle quali permane, invece, l'obbligo di adeguamento della normativa provinciale ai principi fondamentali dettati dalla legge statale, così come prescritto dall'art. 79, comma 4, secondo periodo, dello statuto, alla cui stregua le Province autonome devono provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato adeguando la propria legislazione attraverso la procedura prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa.
La disciplina della razionalizzazione e della centralizzazione degli acquisti, pur diversamente modulata nel volgere degli anni, non supera i limiti di un principio di coordinamento adottato entro l'ambito della discrezionalità del legislatore statale e finalizzato al contenimento della spesa. Tale disciplina, difatti, incide sulla spesa pubblica ai fini del conseguimento di obiettivi di risparmio e, nel perseguire obiettivi di trasparenza e di riduzione dei costi, lascia inalterato il profilo dell'esercizio proprio delle funzioni spettanti a ciascuna amministrazione coinvolta. (Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2015, n. 124 del 2015, n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004; sentenza n. 162 del 2007, con particolare riguardo alla spesa sanitaria).