Sentenza 191/2017 (ECLI:IT:COST:2017:191)
Massima numero 41918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
03/07/2017; Decisione del
03/07/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Acquisto di beni e di servizi per le pubbliche amministrazioni - Centralizzazione dell'approvvigionamento di beni e di servizi informatici e di connettività - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione del principio di parità linguistica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Acquisto di beni e di servizi per le pubbliche amministrazioni - Centralizzazione dell'approvvigionamento di beni e di servizi informatici e di connettività - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione del principio di parità linguistica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 512 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lett. a, della legge n. 232 del 2016), 515 (nel testo antecedente e in quello successivo alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lett. c, della legge n. 232 del 2016), 516, 517, 548 e 549 della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 99 e 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e al d.P.R. n. 574 del 1988. Le finalità di razionalizzazione e trasparenza dell'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, sottese alla disciplina impugnata, che il legislatore provinciale è chiamato a precisare e a definire secondo le modalità previste dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, conducono ad escludere la denunciata violazione del principio di parità linguistica, atteso che le norme impugnate non ostacolano affatto l'acquisto di beni e servizi adoperando le lingue tedesca e ladina.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 512 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lett. a, della legge n. 232 del 2016), 515 (nel testo antecedente e in quello successivo alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lett. c, della legge n. 232 del 2016), 516, 517, 548 e 549 della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 99 e 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e al d.P.R. n. 574 del 1988. Le finalità di razionalizzazione e trasparenza dell'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, sottese alla disciplina impugnata, che il legislatore provinciale è chiamato a precisare e a definire secondo le modalità previste dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, conducono ad escludere la denunciata violazione del principio di parità linguistica, atteso che le norme impugnate non ostacolano affatto l'acquisto di beni e servizi adoperando le lingue tedesca e ladina.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 512
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 515
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 516
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 517
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 548
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 549
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 99
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 15/07/1988
n. 574
art.