Edilizia e urbanistica - In genere - Principio della pianificazione urbanistica (o territoriale) - Ratio - Assicurare una visione integrata di una porzione di territorio e delle funzioni ivi allocate - Possibile deroga da parte della legislazione regionale - Condizioni - Proporzionalità, in astratto e in concreto, e verifica del rispetto del nucleo delle funzioni fondamentali attribuite ai comuni ovvero eccezionalità e temporaneità della relativa disposizione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di disposizione della Regione Piemonte che prevede, per gli interventi di ristrutturazione di edifici con destinazioni totalmente/in parte residenziale o turistico-ricettiva o direzionale, produttiva, industriale, logistica o artigianale ovvero commerciale, previste dal PRG, la derogabilità degli strumenti urbanistici). (Classif. 090001).
L’art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942 afferma un principio di inderogabilità dei limiti di densità edilizia, altezza, distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde, pubblico o a parcheggi fissati con il d.m. n. 1444 del 1968; il principio di pianificazione urbanistica risponde, infatti, all’esigenza di avere una visione integrata di una determinata porzione di territorio, sufficientemente ampia da poter allocarvi tutte le funzioni che per loro natura richiedono di trovarvi posto, in funzione dell’ordinato sviluppo del territorio. (Precedenti: S. 19/2023 - mass. 45315; S. 17/2023 - mass. 45330).
Il principio della pianificazione urbanistica non implica che le previsioni dei piani urbanistici siano assolutamente inderogabili, non assurgendo il “sistema della pianificazione” a principio così assoluto e stringente da impedire alla legge regionale – fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali – di prevedere interventi in deroga a tali strumenti. Al legislatore regionale è, infatti, consentito, nell’esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia del governo del territorio, introdurre deroghe in presenza di alcune condizioni, quali lo svolgimento di un giudizio di proporzionalità sia in astratto, sulla legittimità dello scopo perseguito, sia in concreto, con riguardo alla necessità, all’adeguatezza e al corretto bilanciamento degli interessi coinvolti; detto giudizio comprende la verifica dell’esistenza di esigenze generali che giustificano la limitazione delle funzioni assegnate ai comuni, non menomandone le funzioni fondamentali. Sono, inoltre, consentite deroghe generali, relative a determinate tipologie di interventi edilizi, purché connotate dalla eccezionalità e temporaneità della relativa disposizione e dal perseguimento di obiettivi specifici coerenti nonché, infine, quelle relative al rilascio del permesso di costruire in deroga per particolari e specifici interventi, la cui realizzazione sia diretta a soddisfare un interesse pubblico ritenuto prevalente rispetto all’assetto generale definito dal piano. (Precedenti: S. 17/2023 - mass. 45330; S. 202/2021 - mass. 44250; S. 179/2019 - mass. 42813; S. 245/2018; S. 46 del 2014; S. 286/1997).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 nella parte in cui ha novellato l’art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, stabilendo che gli interventi di aumento delle volumetrie connessi a ristrutturazioni di edifici con destinazioni totalmente/in parte residenziale o turistico-ricettiva o direzionale, produttiva, industriale, logistica o artigianale ovvero commerciale, previste dal PRG, possono superare i parametri edilizi e urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici, comportando l’incremento o il decremento del numero di unità immobiliari nonché il superamento delle densità fondiarie stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 e dell’altezza massima consentita. La disposizione regionale impugnata dal Governo non rispetta i criteri che consentono di ritenere che una normativa regionale derogatoria degli strumenti di pianificazione, introdotta nell’esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia «governo del territorio», sia in linea con i principi fondamentali fissati dallo Stato: l’automatica derogabilità degli strumenti urbanistici è prevista, infatti, in termini generali e astratti, senza previo accertamento in concreto della necessità dell’intervento al fine di perseguire interessi generali, e non è temperata dalla eccezionalità e temporaneità della previsione: la stessa, inoltre, confligge apertamente con l’art. 14, comma 1-bis, t.u. edilizia, relativo alle ristrutturazioni edilizie, e detta una disciplina che non rispetta il canone della proporzionalità, intaccando il nucleo delle funzioni fondamentali attribuite ai comuni all’interno del “sistema della pianificazione”; infine, la disposizione in esame consente di non rispettare nemmeno i limiti di densità fondiaria, stabiliti dal d.m. n. 1444 del 1968, che il legislatore statale, viceversa, preserva, anche ove ammette deroghe alla pianificazione. Gli aumenti volumetrici previsti dall’art. 5 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018 sono, pertanto, consentiti solo se conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici o autorizzati attraverso il permesso di costruire in deroga).