Sentenza 191/2017 (ECLI:IT:COST:2017:191)
Massima numero 41919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
03/07/2017; Decisione del
03/07/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Oneri per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi al triennio 2016-2018 - Criteri di determinazione - Fissazione demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata inosservanza del principio pattizio che regola la partecipazione delle ricorrenti agli obiettivi di finanza pubblica, violazione della potestà legislativa e amministrativa delle ricorrenti in materia di ordinamento del personale provinciale, della competenza residuale in materia di organizzazione degli uffici - Insussistenza delle violazioni prospettate - Inapplicabilità di per sé della disciplina impugnata alle Province autonome e obbligo di recepimento da parte di queste ultime attraverso le procedure consensuali previste dalla normativa statutaria e di attuazione - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Oneri per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi al triennio 2016-2018 - Criteri di determinazione - Fissazione demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata inosservanza del principio pattizio che regola la partecipazione delle ricorrenti agli obiettivi di finanza pubblica, violazione della potestà legislativa e amministrativa delle ricorrenti in materia di ordinamento del personale provinciale, della competenza residuale in materia di organizzazione degli uffici - Insussistenza delle violazioni prospettate - Inapplicabilità di per sé della disciplina impugnata alle Province autonome e obbligo di recepimento da parte di queste ultime attraverso le procedure consensuali previste dalla normativa statutaria e di attuazione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 469, secondo periodo, e 470, della legge n. 208 del 2015, promosse dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento (complessivamente) agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79, commi 2 e 4, 80, 81 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 197 del 1980, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., "in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001". Le disposizioni impugnate - che affidano a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei criteri per la determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali, con riguardo alle amministrazioni diverse da quelle statali e al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale - non contengono un riferimento testuale e specifico alle Province autonome, incompatibile con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 922, della stessa legge n. 208 del 2015, onde, in virtù di tale clausola, non sono di per sé applicabili alle ricorrenti, ma devono essere recepite mediante le procedure pattizie previste dallo statuto speciale e dalla relativa normativa di attuazione per la modifica delle modalità con le quali le Province autonome concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Infatti, gli oneri per i rinnovi contrattuali gravano sul bilancio delle ricorrenti, sicché la fissazione dei relativi criteri di determinazione incide sulla loro autonomia finanziaria, la quale - negli ambiti coinvolti dalle norme censurate - si raccorda alla potestà legislativa primaria delle Province autonome in materia di organizzazione degli uffici e del personale e alla competenza concorrente in materia di "tutela della salute". (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2016 e n. 156 del 2015; sentenza n. 28 del 2016, sul principio dell'accordo per la partecipazione delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica; sentenza n. 371 del 2008).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 469, secondo periodo, e 470, della legge n. 208 del 2015, promosse dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento (complessivamente) agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79, commi 2 e 4, 80, 81 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 197 del 1980, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., "in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001". Le disposizioni impugnate - che affidano a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei criteri per la determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali, con riguardo alle amministrazioni diverse da quelle statali e al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale - non contengono un riferimento testuale e specifico alle Province autonome, incompatibile con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 922, della stessa legge n. 208 del 2015, onde, in virtù di tale clausola, non sono di per sé applicabili alle ricorrenti, ma devono essere recepite mediante le procedure pattizie previste dallo statuto speciale e dalla relativa normativa di attuazione per la modifica delle modalità con le quali le Province autonome concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Infatti, gli oneri per i rinnovi contrattuali gravano sul bilancio delle ricorrenti, sicché la fissazione dei relativi criteri di determinazione incide sulla loro autonomia finanziaria, la quale - negli ambiti coinvolti dalle norme censurate - si raccorda alla potestà legislativa primaria delle Province autonome in materia di organizzazione degli uffici e del personale e alla competenza concorrente in materia di "tutela della salute". (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2016 e n. 156 del 2015; sentenza n. 28 del 2016, sul principio dell'accordo per la partecipazione delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica; sentenza n. 371 del 2008).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 469
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 470
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
co. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 81
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1994
n. 724
art. 34
co. 3
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art.
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 26/01/1980
n. 197
art.
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 2