Sentenza 191/2017 (ECLI:IT:COST:2017:191)
Massima numero 41920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
03/07/2017; Decisione del
03/07/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata e sostanziale riproduzione in altra del suo contenuto precettivo - Trasferimento della questione sulla disposizione vigente - Successiva modifica di quest'ultima non satisfattiva delle censure né suscettibile di formarne oggetto - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata e sostanziale riproduzione in altra del suo contenuto precettivo - Trasferimento della questione sulla disposizione vigente - Successiva modifica di quest'ultima non satisfattiva delle censure né suscettibile di formarne oggetto - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 672, della legge n. 208 del 215, la sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, avvenuta ad opera dell'art. 28, comma 1, lett. v), del d.lgs. n. 175 del 2016, e la contestuale riproduzione della parte fondamentale di essa nell'art. 11, comma 6, del medesimo d.lgs. comportano il trasferimento della questione sulla disposizione vigente. La successiva modifica recata a quest'ultima dall'art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 100 del 2017 non è satisfattiva delle censure e, dunque, non comporta cessazione della materia del contendere, né legittima un'ulteriore trasferimento [rectius: estensione] della questione, dal momento che alla disciplina da essa recata non è imputabile l'attitudine lesiva prospettata nel ricorso.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 672, della legge n. 208 del 215, la sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, avvenuta ad opera dell'art. 28, comma 1, lett. v), del d.lgs. n. 175 del 2016, e la contestuale riproduzione della parte fondamentale di essa nell'art. 11, comma 6, del medesimo d.lgs. comportano il trasferimento della questione sulla disposizione vigente. La successiva modifica recata a quest'ultima dall'art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 100 del 2017 non è satisfattiva delle censure e, dunque, non comporta cessazione della materia del contendere, né legittima un'ulteriore trasferimento [rectius: estensione] della questione, dal momento che alla disciplina da essa recata non è imputabile l'attitudine lesiva prospettata nel ricorso.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 672
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte