Partecipazioni pubbliche - Società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche - Determinazione dei limiti massimi dei compensi da corrispondere ad amministratori, dirigenti e dipendenti e obbligo di dare pubblicità al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o professionali, come condizione per il pagamento del relativo compenso - Ricorsi delle Province autonome di Bolzano e di Trento - Denunciata violazione della potestà legislativa e amministrativa delle ricorrenti in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale, della competenza residuale in materia di organizzazione amministrativa, dell'autonomia organizzativa provinciale, nonché dei limiti e delle modalità statutariamente previsti per il recepimento dei principi statali di coordinamento finanziario - Insussistenza dei vizi denunciati - Riconducibilità della normativa impugnata alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 672, della legge n. 208 del 2015, trasferite sull'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 100 del 2017, e dell'art. 1, commi 675 e 676, della stessa legge n. 208 del 2015, nel testo abrogato dall'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 97 del 2016, estese all'art. 15-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, introdotto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 97 del 2016, promosse dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento (complessivamente) agli artt. 8, n. 1), 16, 79 e 79, comma 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Le disposizioni impugnate - disciplinando i limiti massimi dei compensi da corrispondere ad amministratori, dirigenti e dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche e l'obbligo di dare pubblicità al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o professionali come condizione per il pagamento del relativo compenso - non violano l'autonomia organizzativa delle ricorrenti, esplicatasi con la scelta del modello societario di matrice privatistica per lo svolgimento di finalità istituzionali, bensì attengono alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale. Esse, infatti, riguardano aspetti eminentemente privatistici - connessi al rapporto negoziale tra le società a controllo pubblico e un'ampia platea di soggetti - per i quali si è ravvisata l'esigenza di apprestare una disciplina uniforme a livello nazionale; né la pertinenza alla materia "ordinamento civile" è esclusa dalla peculiarità della regolamentazione rispetto alle previsioni codicistiche. (Precedente citato: sentenza n. 229 del 2013).
Una volta che le Province autonome abbiano esercitato la propria autonomia organizzativa scegliendo un modello societario per lo svolgimento delle finalità istituzionali, hanno anche scelto di rispettarne lo statuto che, pur contraddistinto da rilevanti profili di matrice pubblicistica, è riconducibile, in termini generali, al modello societario privatistico prefigurato dal codice civile. (Precedente citato: sentenza n. 229 del 2013).