Sentenza 192/2017 (ECLI:IT:COST:2017:192)
Massima numero 42054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
20/06/2017; Decisione del
20/06/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Sanità pubblica - Piani di rientro dal disavanzo di singole aziende sanitarie - Applicabilità anche alle Regioni in equilibrio finanziario - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di proporzionalità - Insufficienza e genericità della motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sanità pubblica - Piani di rientro dal disavanzo di singole aziende sanitarie - Applicabilità anche alle Regioni in equilibrio finanziario - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di proporzionalità - Insufficienza e genericità della motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per insufficienza e genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost. - dell'art. 1, commi da 524 a 529 e da 531 a 536, della legge n. 208 del 2015. Il ricorso si presenta lacunoso e generico, in quanto carente, sul merito delle censure, di argomentazioni, che sono necessarie, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, in termini ancora più stringenti che nei giudizi in via incidentale, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, si denunci la violazione di parametri costituzionali estranei al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, della quale occorre che la parte ricorrente dimostri, e la Corte costituzionale verifichi, la ridondanza sulle attribuzioni regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2016, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 153 del 2015 e n. 142 del 2015)
Sono dichiarate inammissibili, per insufficienza e genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost. - dell'art. 1, commi da 524 a 529 e da 531 a 536, della legge n. 208 del 2015. Il ricorso si presenta lacunoso e generico, in quanto carente, sul merito delle censure, di argomentazioni, che sono necessarie, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, in termini ancora più stringenti che nei giudizi in via incidentale, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, si denunci la violazione di parametri costituzionali estranei al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, della quale occorre che la parte ricorrente dimostri, e la Corte costituzionale verifichi, la ridondanza sulle attribuzioni regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2016, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 153 del 2015 e n. 142 del 2015)
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 524
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 525
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 526
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 527
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 528
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 529
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 531
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 532
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 533
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 534
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 535
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 536
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte