Sanità pubblica - Piani di rientro dal disavanzo di singole aziende sanitarie - Applicabilità anche alle Regioni in equilibrio finanziario - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata illegittima compressione dell'autonomia regionale e asserito difetto di attitudine delle norme statali di coordinamento della finanza pubblica a porre un limite complessivo alla spesa delle Regioni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. - dell'art. 1, commi da 524 a 529 e da 531 a 536, della legge n. 208 del 2015, con cui è introdotto nell'ordinamento l'istituto dei piani di rientro per le singole aziende sanitarie che presentano scostamenti fra costi e ricavi superiori a determinate soglie, così incidendo su materie - quali la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica - rispetto alle quali esiste una competenza regionale concorrente con quella dello Stato. Le norme impugnate, a contenuto specifico e dettagliato, sono vincolanti per le Regioni poiché, per la finalità perseguita, si pongono in rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con le norme-principio statali che connotano il settore della tutela della salute. Inoltre, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEA), avendo carattere trasversale, è idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore statale deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di determinate prestazioni, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle.
La competenza legislativa dello Stato in materia di principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica non è limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa pubblica, ma comprende anche quelle aventi la funzione di orientarla verso una complessiva maggiore efficienza: obiettivo perseguibile anche stabilendo indirizzi di razionalizzazione rivolti ai singoli enti, non soltanto ai sistemi regionali nel complesso. I vincoli di coordinamento finanziario imposti dallo Stato possono considerarsi rispettosi dell'autonomia regionale quando stabiliscono un limite complessivo che lasci agli enti stessi una sufficiente libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, sempre purché conforme a canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Nondimeno, la competenza statale può comprendere anche l'esercizio di poteri puntuali, necessari perché la finalità che essa persegue venga concretamente realizzata, anche con misure di ordine amministrativo, specie nell'ambito della regolazione tecnica. (Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2016, n. 272 del 2015, n. 250 del 2015, n. 124 del 2015, n. 22 del 2014, n. 219 del 2013, n. 229 del 2011, n. 112 del 2011, n. 57 del 2010, n. 190 del 2008, n. 159 del 2008 e n. 376 del 2003).
L'organizzazione sanitaria è una componente fondamentale della tutela della salute, in quanto la relativa normativa traccia la cornice funzionale ed operativa che garantisce la qualità e l'adeguatezza delle prestazioni erogate. In questa materia la legislazione dello Stato deve esprimersi attraverso norme di principio, sicché sono censurabili le norme statali che non lasciano alcuno spazio di intervento alla Regione non solo per un'ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione. Tuttavia, in questa stessa materia trova anche applicazione il canone generale, secondo cui è vincolante per le Regioni ogni previsione che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita si pone in rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore. (Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2015, n. 54 del 2015, n. 301 del 2013, n. 79 del 2012, n. 207 del 2010 e n. 108 del 2010).
La competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in linea di massima, concerne la fissazione del livello strutturale e qualitativo delle prestazioni; solo in circostanze eccezionali, segnatamente quando ricorrano imperiose necessità sociali, può spingersi oltre, ad esempio legittimando l'erogazione di provvidenze ai cittadini o la gestione di sovvenzioni direttamente da parte dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2015, n. 111 del 2014, n. 273 del 2013, n. 62 del 2013, n. 207 del 2012, n. 203 del 2012, n. 164 del 2012, n. 121 del 2010, n. 10 del 2010 e n. 134 del 2006).