Sentenza 192/2017 (ECLI:IT:COST:2017:192)
Massima numero 42057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
20/06/2017; Decisione del
20/06/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Sanità pubblica - Piani di rientro dal disavanzo di singole aziende sanitarie - Individuazione della metodologia per la determinazione degli scostamenti, dei parametri e delle linee guida - Emanazione di appositi decreti ministeriali emanati, sentita la Conferenza Stato-Regioni, anziché d'intesa con essa - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Sanità pubblica - Piani di rientro dal disavanzo di singole aziende sanitarie - Individuazione della metodologia per la determinazione degli scostamenti, dei parametri e delle linee guida - Emanazione di appositi decreti ministeriali emanati, sentita la Conferenza Stato-Regioni, anziché d'intesa con essa - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, [per violazione del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost.], l'art. 1, commi 526 e 536, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui, introducendo nell'ordinamento l'istituto dei piani di rientro per le aziende sanitarie che presentano scostamenti tra costi e ricavi superiori a determinate soglie, prevede che i decreti ministeriali ivi contemplati (mediante i quali devono essere individuati la metodologia per la determinazione dello scostamento, i parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, nonché le linee guida per la redazione dei piani di rientro) sono emanati "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", anziché d'intesa con la stessa Conferenza. Tale strumento di coinvolgimento e garanzia delle Regioni si impone al legislatore statale, poiché la normativa in questione tesse in una trama unitaria competenze statali e regionali eterogenee, che investono la tutela della salute, il coordinamento della finanza pubblica, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, l'armonizzazione contabile. (Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2017, n. 6 del 2017, n. 266 del 2016, n. 251 del 2016, n. 203 del 2016, n. 184 del 2016, n. 183 del 2016, n. 21 del 2016, n. 7 del 2016, n. 1 del 2016, n. 125 del 2015, n. 278 del 2014 e n. 289 del 2010).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, [per violazione del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost.], l'art. 1, commi 526 e 536, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui, introducendo nell'ordinamento l'istituto dei piani di rientro per le aziende sanitarie che presentano scostamenti tra costi e ricavi superiori a determinate soglie, prevede che i decreti ministeriali ivi contemplati (mediante i quali devono essere individuati la metodologia per la determinazione dello scostamento, i parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, nonché le linee guida per la redazione dei piani di rientro) sono emanati "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", anziché d'intesa con la stessa Conferenza. Tale strumento di coinvolgimento e garanzia delle Regioni si impone al legislatore statale, poiché la normativa in questione tesse in una trama unitaria competenze statali e regionali eterogenee, che investono la tutela della salute, il coordinamento della finanza pubblica, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, l'armonizzazione contabile. (Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2017, n. 6 del 2017, n. 266 del 2016, n. 251 del 2016, n. 203 del 2016, n. 184 del 2016, n. 183 del 2016, n. 21 del 2016, n. 7 del 2016, n. 1 del 2016, n. 125 del 2015, n. 278 del 2014 e n. 289 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 526
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 536
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte