Sentenza 119/2024 (ECLI:IT:COST:2024:119)
Massima numero 46275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO - PETITTI - NAVARRETTA - D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  07/05/2024;  Decisione del  07/05/2024
Deposito del 04/07/2024; Pubblicazione in G. U. 10/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46273  46274  46276  46277  46278  46279  46280  46281  46282  46283  46284  46285  46286  46287  46288  46289  46290


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Recupero abitativo dei sottotetti - Finalità - Evitare il consumo di nuovo suolo - Applicazione limitata agli edifici già esistenti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale di disposizione della Regione Piemonte che dispone che il recupero abitativo dei sottotetti possa essere effettuato anche su edifici futuri). (Classif. 090010).

Testo

La disciplina legislativa sul recupero dei sottotetti, nel rispondere alle specifiche finalità di riduzione del consumo di suolo e di efficientamento energetico, persegue l’obiettivo di consentire l’utilizzo, a fini abitativi, di uno spazio – il sottotetto – già esistente, la cui destinazione abitativa determina la riconversione del medesimo in una unità immobiliare, per contenere il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti. (Precedenti: S. 54/2021; S. 208/2019 - mass. 42925).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 8, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, sostitutivo dell’art. 6, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, il quale dispone che per gli edifici realizzati dopo l’entrata in vigore della legge regionale, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione. La disposizione regionale impugnata dal Governo – nel consentire un indiscriminato recupero dei sottotetti, compresi quelli futuri – contrasta con il principio di ragionevolezza, determinando uno sviamento dalle finalità della disciplina, quali il contenimento del consumo di suolo e la riduzione dei consumi energetici).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 8  co. 1

legge della Regione Piemonte  04/10/2018  n. 16  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte