Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Recupero abitativo dei sottotetti - Finalità - Evitare il consumo di nuovo suolo - Applicazione limitata agli edifici già esistenti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale di disposizione della Regione Piemonte che dispone che il recupero abitativo dei sottotetti possa essere effettuato anche su edifici futuri). (Classif. 090010).
La disciplina legislativa sul recupero dei sottotetti, nel rispondere alle specifiche finalità di riduzione del consumo di suolo e di efficientamento energetico, persegue l’obiettivo di consentire l’utilizzo, a fini abitativi, di uno spazio – il sottotetto – già esistente, la cui destinazione abitativa determina la riconversione del medesimo in una unità immobiliare, per contenere il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti. (Precedenti: S. 54/2021; S. 208/2019 - mass. 42925).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 8, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, sostitutivo dell’art. 6, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, il quale dispone che per gli edifici realizzati dopo l’entrata in vigore della legge regionale, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione. La disposizione regionale impugnata dal Governo – nel consentire un indiscriminato recupero dei sottotetti, compresi quelli futuri – contrasta con il principio di ragionevolezza, determinando uno sviamento dalle finalità della disciplina, quali il contenimento del consumo di suolo e la riduzione dei consumi energetici).