Sentenza 192/2017 (ECLI:IT:COST:2017:192)
Massima numero 42058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
20/06/2017; Decisione del
20/06/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Sanità pubblica - Piani di rientro dal disavanzo di singole aziende sanitarie - Oneri a carico delle Regioni - Individuazione degli enti inefficienti e approvazione dei relativi piani di rientro - Competenza attribuita alla Giunta regionale - Violazione della competenza legislativa regionale nella materia dell'organizzazione amministrativa regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Sanità pubblica - Piani di rientro dal disavanzo di singole aziende sanitarie - Oneri a carico delle Regioni - Individuazione degli enti inefficienti e approvazione dei relativi piani di rientro - Competenza attribuita alla Giunta regionale - Violazione della competenza legislativa regionale nella materia dell'organizzazione amministrativa regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 123 Cost. - l'art. 1, commi 524, 525 e 529, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui prevedono che i provvedimenti ivi contemplati siano adottati dalla Giunta regionale. Le norme impugnate dalla Regione Veneto, nell'indicare specificamente l'organo regionale deputato a provvedere all'adempimento degli obblighi che lo Stato pone a carico della Regione (individuazione degli enti da sottoporre a piani di rientro e approvazione dei piani stessi), violano la competenza riservata alla Regione in materia di organizzazione amministrativa regionale, con conseguente applicazione della ripartizione di competenze stabilita autonomamente da ciascuna Regione tra i propri organi, in base alle proprie norme statutarie e legislative. (Precedenti citati: sentenze n. 293 del 2012, n. 22 del 2012, n. 95 del 2008 e n. 387 del 2007).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 123 Cost. - l'art. 1, commi 524, 525 e 529, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui prevedono che i provvedimenti ivi contemplati siano adottati dalla Giunta regionale. Le norme impugnate dalla Regione Veneto, nell'indicare specificamente l'organo regionale deputato a provvedere all'adempimento degli obblighi che lo Stato pone a carico della Regione (individuazione degli enti da sottoporre a piani di rientro e approvazione dei piani stessi), violano la competenza riservata alla Regione in materia di organizzazione amministrativa regionale, con conseguente applicazione della ripartizione di competenze stabilita autonomamente da ciascuna Regione tra i propri organi, in base alle proprie norme statutarie e legislative. (Precedenti citati: sentenze n. 293 del 2012, n. 22 del 2012, n. 95 del 2008 e n. 387 del 2007).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 524
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 525
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 529
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte