Sentenza 192/2017 (ECLI:IT:COST:2017:192)
Massima numero 42059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
20/06/2017; Decisione del
20/06/2017
Deposito del 14/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017
Titolo
Sanità pubblica - Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LIVEAS) - Concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard - Fissazione di un limite finanziario massimo globale pari a 800 milioni di euro annui - Previa intesa tra Stato e Regioni - Omessa previsione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione, con ridondanza sulle competenze regionali, e asserita incongruità di tale limite finanziario - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sanità pubblica - Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LIVEAS) - Concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard - Fissazione di un limite finanziario massimo globale pari a 800 milioni di euro annui - Previa intesa tra Stato e Regioni - Omessa previsione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione, con ridondanza sulle competenze regionali, e asserita incongruità di tale limite finanziario - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - dell'art. 1, commi 553 e 555, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui, nell'aggiornare i livelli essenziali dell'assistenza sanitaria in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, non prevede una previa intesa tra Stato e Regioni sul predetto limite, ritenuto incongruo. Non solo il principio di leale collaborazione non si impone nel procedimento mediante il quale il Parlamento approva le leggi, ma, inoltre, la fissazione del detto limite, non è incompatibile con la logica di leale collaborazione che, a norma della stessa legge n. 208 del 2015, presiede alla procedura di aggiornamento indicata. Infatti, il principio in esame, per la sua elasticità, consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni, sicché il confronto tra Stato e Regioni è suscettibile di essere organizzato in modi diversi, per forme e intensità. Pertanto, se il limite finanziario massimo globale all'aggiornamento dei livelli essenziali, che pone un parametro di riferimento per le scelte entro cui può svilupparsi la dialettica tra Stato e Regioni, è ben lungi dall'esaurire tale dialettica, per la quale restano spazi estremamente ampi, pure sui profili economici e finanziari. Infine, circa l'asserita incongruità del valore di 800 milioni di euro rispetto al fabbisogno dei servizi sanitari regionali, la Regione ricorrente non ha assolto all'onere di provare l'oggettiva impossibilità di esercitare le proprie funzioni in materia, segnatamente attraverso dati quantitativi concreti, riguardanti, tra l'altro, i diversi importi in ipotesi necessari. (Precedenti citati: sentenze n. 280 del 2016, n. 251 del 2016, n. 205 del 2016, n. 151 del 2016, n. 127 del 2016, n. 83 del 2016, n. 65 del 2016, n. 29 del 2016, n. 63 del 2013, n. 297 del 2012, n. 79 del 2011, n. 98 del 2007, n. 134 del 2006, n. 50 del 2005 e n. 308 del 2003).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - dell'art. 1, commi 553 e 555, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui, nell'aggiornare i livelli essenziali dell'assistenza sanitaria in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, non prevede una previa intesa tra Stato e Regioni sul predetto limite, ritenuto incongruo. Non solo il principio di leale collaborazione non si impone nel procedimento mediante il quale il Parlamento approva le leggi, ma, inoltre, la fissazione del detto limite, non è incompatibile con la logica di leale collaborazione che, a norma della stessa legge n. 208 del 2015, presiede alla procedura di aggiornamento indicata. Infatti, il principio in esame, per la sua elasticità, consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni, sicché il confronto tra Stato e Regioni è suscettibile di essere organizzato in modi diversi, per forme e intensità. Pertanto, se il limite finanziario massimo globale all'aggiornamento dei livelli essenziali, che pone un parametro di riferimento per le scelte entro cui può svilupparsi la dialettica tra Stato e Regioni, è ben lungi dall'esaurire tale dialettica, per la quale restano spazi estremamente ampi, pure sui profili economici e finanziari. Infine, circa l'asserita incongruità del valore di 800 milioni di euro rispetto al fabbisogno dei servizi sanitari regionali, la Regione ricorrente non ha assolto all'onere di provare l'oggettiva impossibilità di esercitare le proprie funzioni in materia, segnatamente attraverso dati quantitativi concreti, riguardanti, tra l'altro, i diversi importi in ipotesi necessari. (Precedenti citati: sentenze n. 280 del 2016, n. 251 del 2016, n. 205 del 2016, n. 151 del 2016, n. 127 del 2016, n. 83 del 2016, n. 65 del 2016, n. 29 del 2016, n. 63 del 2013, n. 297 del 2012, n. 79 del 2011, n. 98 del 2007, n. 134 del 2006, n. 50 del 2005 e n. 308 del 2003).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 553
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 555
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte